29.5.2017   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 168/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 15 marzo 2017 — G. C., A. F., B. H., E. D./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

(Causa C-136/17)

(2017/C 168/33)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: G. C., A. F., B. H., E. D.

Resistente: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in relazione alle responsabilità, alle competenze e alle possibilità specifiche del gestore di un motore di ricerca, il divieto imposto agli altri responsabili del trattamento di trattare i dati di cui ai paragrafi 1 e 5 dell’articolo 8 della direttiva del 24 ottobre 1995 (1), fatte salve le eccezioni previste da questo testo, sia applicabile anche a tale gestore quale responsabile del trattamento che costituisce tale motore.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione posta al punto 1:

se le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 1 e 5, della direttiva del 24 ottobre 1995 debbano essere interpretate nel senso che il divieto così imposto, fatte salve le eccezioni previste da tale direttiva, al gestore di un motore di ricerca di trattare i dati che rientrano in tali disposizioni lo obblighi sistematicamente ad accogliere le richieste di cancellazione relative ai link che rinviano a pagine web che trattano dati siffatti;

in una simile prospettiva, come debbano essere interpretate le eccezioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) ed e), della direttiva del 24 ottobre 1995, quando esse si applicano al gestore di un motore di ricerca, alla luce delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità specifiche. In particolare, se un tale gestore possa rifiutare di accogliere una domanda di cancellazione qualora egli constati che i link in questione rinviano a contenuti che, sebbene comprendano dati che rientrano nelle categorie elencate al paragrafo 1 dell’articolo 8, rientrano anche nell’ambito d’applicazione delle eccezioni previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo, in particolar modo lettere a) ed e);

allo stesso modo, se le disposizioni della direttiva del 24 ottobre 1995 debbano essere interpretate nel senso che, qualora i link la cui cancellazione è richiesta rinviino a trattamenti di dati personali effettuati a soli scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria che, a tale titolo, possono, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva del 24 ottobre 1995, raccogliere e trattare dati che rientrano nelle categorie menzionate all’articolo 8, paragrafi 1 e 5, di tale direttiva, il gestore di un motore di ricerca può, per tale motivo, rifiutare di accogliere una domanda di cancellazione;

3)

In caso di risposta negativa alla questione posta al punto 1:

quali requisiti specifici della direttiva del 24 ottobre 1995 debba soddisfare il gestore di un motore di ricerca, tenuto conto delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità;

se, qualora egli constati che le pagine web alle quali rinviano i link di cui è richiesta la cancellazione comprendono dati la cui pubblicazione, sulle suddette pagine, è illecita, le disposizioni della direttiva del 24 ottobre 1995 debbano essere interpretate nel senso che:

esse obbligano il gestore di un motore di ricerca ad eliminare tali link dall’elenco di risultati che compaiono a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome del richiedente;

o che esse implichino solamente che egli tenga presente tale circostanza per valutare la fondatezza della domanda di cancellazione;

o che tale circostanza è irrilevante rispetto alla valutazione che egli deve compiere;

Inoltre, qualora tale circostanza non sia inconferente, come debba essere valutata la liceità della pubblicazione dei dati controversi sulle pagine web provenienti da trattamenti che non rientrano nell’ambito d’applicazione territoriale della direttiva del 24 ottobre 1995 e, di conseguenza, delle normative nazionali che la attuano.

4)

Qualunque sia la risposta fornita alla questione posta al punto 1:

indipendentemente dalla liceità della pubblicazione dei dati personali sulla pagina web cui rinvia il link controverso, se le disposizioni della direttiva del 24 ottobre 1995 debbano essere interpretate nel senso che:

qualora il richiedente dimostri che tali dati sono divenuti incompleti o inesatti, o che non sono aggiornati, il gestore di un motore di ricerca è tenuto ad accogliere la relativa richiesta di cancellazione;

più precisamente, qualora il richiedente dimostri che, tenuto conto dello svolgimento del procedimento giudiziario, le informazioni relative ad uno stadio anteriore del procedimento non corrispondono più alla realtà attuale della sua situazione, il gestore di un motore di ricerca è tenuto a cancellare i link che rinviano a pagine web che contengono siffatte informazioni;

se le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva del 24 ottobre 1995 debbano essere interpretate nel senso che le informazioni relative alla sottoposizione a indagine di un individuo o che riferiscono di un processo, e la condanna che ne consegue, costituiscono dati relativi alle infrazioni e alle condanne penali. In generale, se una pagina web comprendente dati che menzionano condanne o procedimenti giudiziari a carico di una persona fisica rientri nell’ambito di applicazione di tali disposizioni.


(1)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).