3.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/36


Impugnazione proposta il 25 gennaio 2017 dal sig. Liam Jenkinson avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 novembre 2016, causa T-602/15, Liam Jenkinson/Servizio europeo per l’azione esterna, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Eulex Kosovo

(Causa C-43/17 P)

(2017/C 104/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Liam Jenkinson (rappresentanti: N. de Montigny, J.-N. Louis, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Servizio europeo per l’azione esterna, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Eulex Kosovo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza emessa dal Tribunale il 9 novembre 2016 nella causa T-602/15, in quanto respinge il ricorso proposto dal ricorrente stesso condannandolo alle spese;

statuire sul ricorso;

condannare le parti convenute a sostenere le spese dei due gradi di giurisdizione.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente contesta la circostanza che il Tribunale dell’Unione europea si sia dichiarato competente soltanto riguardo ad una controversia relativa all’ultimo contratto a tempo determinato da esso sottoscritto.

Egli contesta anche, pur supponendo, quod non, esatta la motivazione del Tribunale al riguardo, il fatto che il Tribunale non si sia pronunciato su numerose sue domande basate sulla fine del rapporto contrattuale controverso e quindi sull’ultimo contratto a tempo determinato. Infatti, l’ordinanza impugnata risulta illegittima a causa della concisione della motivazione, che appare talmente succinta da non consentire di comprendere come il Tribunale abbia potuto concludere per la propria incompetenza senza esaminare il merito del fascicolo, eccettuata la controversia relativa all’ultimo contratto a tempo determinato ed esclusivamente in base all’esistenza di una clausola compromissoria, sebbene la validità e la legittimità di tale clausola fossero contestate dal ricorrente.

Il ricorrente contesta anche l’assenza di una valutazione d’insieme dei suoi argomenti riguardanti l’esistenza di un illecito in capo alle istituzioni con riferimento all’assenza di un contesto giuridico che offrisse al ricorrente e alla totalità del personale delle azioni di diritto avviate dall’Unione, la garanzia di veder rispettati i propri diritti sociali più fondamentali, tra cui la garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia e del diritto all’equo processo.

A sostegno della propria impugnazione, il ricorrente asserisce, conseguentemente, che il Tribunale dell’Unione europea avrebbe violato:

il diritto europeo applicabile per stabilire quale sia la legge applicabile alle controversie ex contracto;

talune disposizioni del diritto del lavoro belga;

determinate prescrizioni minime sul lavoro a tempo determinato applicabili su scala comunitaria;

determinati diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali;

l’obbligo di motivazione;

il divieto di statuire ultra petita.