6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/53


Ricorso proposto il 15 dicembre 2016 — Multiconnect/Commissione

(Causa T-884/16)

(2017/C 038/69)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Multiconnect GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: J.-M. Schultze, S. Pautke e C. Ehlenz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli atti della Commissione posti in essere dalla sua Direzione generale della Concorrenza — Servizio controllo delle fusioni, nell’ambito dell’implementazione della terza condizione («impegno non-MNO») stabilita dalla decisione M.7018, e in particolare l’affermazione enunciata da detta istituzione nei messaggi di posta elettronica dell’11 ottobre 2016 e del 29 ottobre 2016, la quale limita l’impegno non-MNO ai meri prestatori di servizi, con esclusione dei MVNO (mobile virtual network operators) come la ricorrente;

in via subordinata, annullare la decisione C(2014) 4443 final nel caso M.7018;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: violazione dei Trattati o di una regola di diritto relativa alla loro applicazione

La ricorrente fa valere che la convenuta avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretare e applicare la decisione C(2014) 4443 final nel caso M.7018 unitamente ai relativi impegni assunti, in quanto essa in sostanza limiterebbe il cosiddetto «impegno non-MNO» — con il quale la società Telefónica ha assunto l’obbligo di concedere a terzi l’accesso ai servizi 4G sul mercato all’ingrosso della telefonia mobile — ai terzi che seguono il modello operativo di un fornitore di servizi, e non farebbe in modo che la società Telefónica, conformemente all’«impegno non-MNO», conceda a terzi l’accesso ai servizi 4G nell’ambito di un modello operativo MVNO.

2.

Secondo motivo dedotto in subordine: violazione dei Trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione nonché errore manifesto di valutazione e difetto di motivazione, in quanto nella decisione C(2014) 4443 final si riterrebbe erroneamente che gli impegni assunti dalla Telefónica possano far venir meno qualunque perplessità in materia di concorrenza.