13.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 46/22


Ricorso proposto il 9 dicembre 2016 — RA/Corte dei conti

(Causa T-874/16)

(2017/C 046/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e T. Martin)

Convenuta: Corte dei conti dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 4 marzo 2016 di non promuovere il ricorrente al grado AD 11;

condannare la Corte dei conti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’eccezione d’illegittimità sollevata dal ricorrente relativamente al sistema di promozione in vigore presso la Corte dei conti dell’Unione europea, attuato dalla decisione 53-2014 sulle promozioni, in quanto inciderebbe sulla possibilità per l’Autorità che ha il potere di nomina (APN) di evidenziare con metodo le disparità insite nel modo di valutare i funzionari come praticata dai diversi notatori dell’istituzione in funzione del loro punto di vista soggettivo.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione del 4 marzo 2016 di non promuovere il ricorrente nel grado AD 11 viola l’articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea in quanto l’APN non avrebbe proceduto ad un esame comparativo dei suoi meriti in modo equo e oggettivo, a partire da fonti d’informazione ed elementi informativi equiparabili.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la motivazione fornita nella risposta recante rigetto del reclamo rivelerebbe che la decisione impugnata è viziata da diversi errori manifesti di valutazione.