30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/56 |
Ricorso proposto il 7 dicembre 2016 — Fertisac/ECHA
(Causa T-855/16)
(2017/C 030/64)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Fertisac, S.L. (Atarfe, Spagna) (rappresentante: J. Gómez Rodríguez, abogado)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione ECHA n. SME (2016) 5150, del 15 novembre 2016, con cui si dichiara che la FERTISAC S.L. non soddisfaceva i requisiti per beneficiare della riduzione della tariffa stabilita per le medie imprese e le si impone il pagamento di un onere amministrativo; |
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annullare la fattura n. 10060160 della ECHA, del 15 novembre 2016, emessa in base alla decisione ECHA n. SME (2016) 5150, per un importo pari alla differenza tra la tariffa pagata dalla FERTISAC S.L. e la tariffa applicabile alle grandi imprese; |
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annullare la fattura n. 10060161 della ECHA, del 15 novembre 2016, che fissa l’importo dell’onere amministrativo conformemente alla decisione ECHA n. SME (2016) 5150. |
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condannare l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore di classificazione della FERTISAC S.L. come grande impresa.
Le soglie per effettuare la classificazione di una PMI sono due. Non si tratta solamente di superare una sola delle due soglie (come risulta dalle decisione della ECHA, che considera solo un requisito: il fatturato annuo), trascurando chiaramente il primo requisito, vale a dire il numero di persone, il quale è perfettamente differenziato mediante la congiunzione «e». Orbene, in nessun momento la FERTISAC S.L. ha oltrepassato la soglia di 250 persone. |
2. |
Secondo motivo, vertente su un’erronea interpretazione da parte della convenuta della raccomandazione 2003/361.
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