30.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 30/56


Ricorso proposto il 7 dicembre 2016 — Fertisac/ECHA

(Causa T-855/16)

(2017/C 030/64)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fertisac, S.L. (Atarfe, Spagna) (rappresentante: J. Gómez Rodríguez, abogado)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione ECHA n. SME (2016) 5150, del 15 novembre 2016, con cui si dichiara che la FERTISAC S.L. non soddisfaceva i requisiti per beneficiare della riduzione della tariffa stabilita per le medie imprese e le si impone il pagamento di un onere amministrativo;

annullare la fattura n. 10060160 della ECHA, del 15 novembre 2016, emessa in base alla decisione ECHA n. SME (2016) 5150, per un importo pari alla differenza tra la tariffa pagata dalla FERTISAC S.L. e la tariffa applicabile alle grandi imprese;

annullare la fattura n. 10060161 della ECHA, del 15 novembre 2016, che fissa l’importo dell’onere amministrativo conformemente alla decisione ECHA n. SME (2016) 5150.

condannare l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di classificazione della FERTISAC S.L. come grande impresa.

A tale riguardo si afferma che l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU 2003 L 124, pag. 36) (CE) dispone che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone [e] il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

Le soglie per effettuare la classificazione di una PMI sono due. Non si tratta solamente di superare una sola delle due soglie (come risulta dalle decisione della ECHA, che considera solo un requisito: il fatturato annuo), trascurando chiaramente il primo requisito, vale a dire il numero di persone, il quale è perfettamente differenziato mediante la congiunzione «e». Orbene, in nessun momento la FERTISAC S.L. ha oltrepassato la soglia di 250 persone.

2.

Secondo motivo, vertente su un’erronea interpretazione da parte della convenuta della raccomandazione 2003/361.

A tale riguardo si allega che, per determinare le dimensioni della ricorrente, occorre tener conto unicamente dei dati della ricorrente e delle sue associate. La ricorrente non fa parte di un gruppo di imprese. La guida dell’utente sulla definizione di PMI, pubblicata dalla Commissione europea, conferma tale interpretazione. D’altra parte, il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006 L 396, pag. 1), al suo articolo 3, così come il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2008 L 107, pag. 6), al suo considerando 9 e al suo articolo 2, fanno riferimento alla raccomandazione 2003/361 ai fini della definizione delle PMI.