23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/56 |
Ricorso proposto il 23 novembre 2016 — Monolith Frost/EUIPO — Dovgan (PLOMBIR)
(Causa T-830/16)
(2017/C 022/75)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Monolith Frost GmbH (Leopoldshöhe, Germania) (rappresentanti: E. Liebich e S. Labesius, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dovgan GmbH (Amburgo, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «PLOMBIR»
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 settembre 2016, nel procedimento R 1812/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata a norma dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009; |
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condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009; |
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Violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009; |
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Violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009. |