23.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 22/54


Ricorso proposto il 25 novembre 2016 — CRDO Torta del Casar/EUIPO — CRDOP «Queso de La Serena» (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(Causa T-828/16)

(2017/C 022/73)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar (Casar de Cáceres, Spagna) (rappresentanti: A. Pomares Caballero e M. Pomares Caballero, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Queso de La Serena» (Castuera, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «QUESO Y TORTA DE LA SERENA» — Domanda di registrazione n. 10 486 447

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 settembre 2016, nel procedimento R 2573/2014-4.

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione impugnata, dichiarando che nel caso di specie ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’impedimento relativo alla registrazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006;

o, in subordine, annullare la decisione impugnata e;

in ogni caso, condannare l’EUIPO alle spese sostenute dal ricorrente (incluse quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso).

Motivi invocati

Violazione degli articoli 2, paragrafo 2 e 3, paragrafo 1 del regolamento n. 510/2006, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo testo di legge e, per effetto del rinvio, in ultimo luogo, dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006 per effetto del rinvio dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009;

Violazione dei principi generali della certezza del diritto e della buona amministrazione.