29.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/27


Ricorso proposto il 26 giugno 2016 — Ville de Paris/Commissione

(Causa T-339/16)

(2016/C 314/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ville de Paris (Parigi, Francia) (rappresentante: J. Assous, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6);

condannare la Commissione europea al pagamento di un euro simbolico a titolo di risarcimento del danno cagionato alla Ville de Paris a causa dell’adozione di tale regolamento;

condannare la Commissione europea al pagamento integrale delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla nullità del regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) (GU 2016, L 109, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato») per incompetenza, a causa dell’improprio utilizzo da parte della Commissione della procedura di regolamentazione con controllo. La Commissione sarebbe incompetente ratione materiae e avrebbe violato le forme sostanziali nell’adozione del regolamento impugnato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla nullità del regolamento impugnato a causa della violazione delle norme primarie, del diritto derivato in materia ambientale nonché delle norme sussidiarie del diritto dell’Unione europea, a causa dell’inosservanza dei principi generali del diritto europeo ambientale nonché dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

Per quanto riguarda la parte del ricorso diretta al risarcimento del danno, la ricorrente sostiene che i presupposti per l’affermazione della responsabilità extracontrattuale dell’Unione sono soddisfatti, dato che, in primo luogo, il regolamento impugnato conterrebbe irregolarità tanto di forma quanto di sostanza, in secondo luogo, il regolamento impugnato avrebbe cagionato un danno reale e certo alla ricorrente e, in terzo luogo, il nesso diretto di causalità tra il comportamento della Commissione e il danno lamentato sarebbe incontestabile.