25.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 270/58


Ricorso proposto il 30 maggio 2016 — Inpost Paczkomaty contro Commissione

(Causa T-282/16)

(2016/C 270/65)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Inpost Paczkomaty sp. z o.o. (Cracovia, Polonia) (rappresentante: T. Proć, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea (UE) C(2015) 8236, del 26 novembre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38869 (2014/N), alla quale la Polonia intende dare esecuzione per compensare alla Poczta Polska il costo netto dell’obbligo di servizio universale relativo agli anni da 2013 a 2015

condannare la convenuta alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, sull’erronea valutazione secondo cui erano rispettati i requisiti stabiliti al punto 19 (sezione 2.6 della Disciplina [dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico comune]), sulla violazione dei principi sanciti dal Trattato in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici nonché sull’erronea interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15, pag. 14) («direttiva postale»)

Le modalità di finanziamento del servizio universale applicate dagli Stati membri devono essere compatibili sia con i principi, previsti dalle disposizioni del TFUE relative alle libertà del mercato interno, di non discriminazione, di trasparenza e di parità di trattamento (che implicano una selezione competitiva del fornitore del servizio postale universale), sia con l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, ciò che non è avvenuto nel caso di specie.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato nonché sull’erronea valutazione secondo cui erano rispettati i requisiti stabiliti ai punti 14 (sezione 2.2) e 60 (sezione 2.10) della Disciplina.

La Commissione europea ha erroneamente ritenuto che, dal momento che l’obbligo di servizio pubblico affidato alla Poczta Polska corrispondeva ai requisiti stabiliti dalla direttiva postale, potesse essere esclusa la necessità della consultazione pubblica o dell’applicazione di altri strumenti adeguati che consentono di tener conto degli interessi di utenti e fornitori per dimostrare che le esigenze di servizio pubblico sono state tenute in debita considerazione.

3.

Terzo motivo, vertente sula violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato, sull’erronea valutazione secondo cui erano rispettati i requisiti stabiliti al punto 52 (sezione 2.9) della Disciplina nonché sulla violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, 3 e 5, della direttiva postale

La Commissione ha erroneamente ritenuto che il fondo di compensazione fosse conforme al requisito di non discriminazione per quanto concerne il livello massimo della percentuale fissa stabilito al 2 % dei ricavi del fornitore del servizio universale o dei servizi intercambiabili, obbligato a versare un contributo, essendo la suddetta percentuale applicabile in modo uniforme nei confronti di tutti i partecipanti al mercato, trattamento questo che, in considerazione del fatto che la situazione dei fornitori del servizio universale e la situazione dei fornitori di servizi intercambiabili non è uguale, ha natura discriminatoria.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva postale per il fatto che la Commissione europea ha accettato che il costo del servizio universale fosse finanziato mediante la concessione alla Poczta Polska di numerosi diritti esclusivi e speciali

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva postale, gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione o la fornitura di servizi postali. Al tempo stesso, la Commissione europea ha esplicitamente ammesso i diritti esclusivi e speciali concessi alla Poczta Polska in relazione alla fornitura, da parte di quest’ultima, del servizio postale universale.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 102, in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 1, del Trattato.

Il contributo obbligatorio al fondo di compensazione sproporzionatamente elevato determinerà una «preclusione anticoncorrenziale» del mercato postale.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 16 e 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

La decisione impugnata della Commissione autorizza uno schema (programma) di aiuti di Stato che avrà come conseguenza di provocare un’ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà della ricorrente e restrizioni sproporzionate alla libertà d’impresa della ricorrente.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali nonché sull’inosservanza dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 del Trattato

La Commissione non ha svolto accertamenti corretti dei fatti, motivando spesso la decisione con constatazioni di fatto erronee. Inoltre, deve essere contestato alla Commissione un errore nella motivazione anche per il fatto che, contrariamente alla propria prassi nell’ambito dell’adozione delle decisioni, non ha preso in considerazione, in termini di impatto sulla concorrenza, la mancata indizione di una gara d’appalto, quale circostanza aggravante.