4.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 243/39


Ricorso proposto il 5 maggio 2016 – Lukash/Consiglio

(Causa T-210/16)

(2016/C 243/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Olena Lukash (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Cessieux, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso della sig.ra Olena Lukash;

annullare il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina nella parte in cui riguarda la ricorrente;

annullare la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina nella parte in cui riguarda la ricorrente;

annullare le decisioni e i regolamenti successivi di proroga delle misure restrittive adottate dalla decisione 2014/119/PESC del Consiglio del 5 marzo 2014 aggiornandone le motivazioni, ovvero:

la decisione 2015/364/PESC del Consiglio del 5 marzo 2015;

il regolamento (UE) n. 2015/357 del Consiglio del 5 marzo 2015;

la decisione 2015/876/PESC del Consiglio del 5 giugno 2015;

il regolamento (UE) n. 2015/869 del Consiglio del 5 giugno 2015;

la decisione 2016/318/PESC del Consiglio del 4 marzo 2016;

il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio del 4 marzo 2016;

condannare il Consiglio dell’Unione europea a sopportare le spese, in applicazione degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso effettivo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

3.

Terzo motivo, vertente sul mancato rispetto dei criteri di cui all’articolo 1 della decisione 214/119/PESC, ripetuti al considerando 4 del regolamento (UE) n. 208/2014, al considerando 3 della decisione 2015/364/PESC, al considerando 2 del regolamento (UE) n. 2015/357, al considerando 4 della decisione 2015/876/PESC, al considerando 3 del regolamento (UE) n. 2015/357, al considerando 4 della decisione 2016/318/PESC, e al considerando 2 del regolamento (UE) n. 2015/357.

4.

Quarto motivo, vertente su un errore di fatto commesso dal Consiglio.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione manifesta del diritto di proprietà della ricorrente.