4.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 243/39 |
Ricorso proposto il 5 maggio 2016 – Lukash/Consiglio
(Causa T-210/16)
(2016/C 243/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Olena Lukash (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Cessieux, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare ricevibile il ricorso della sig.ra Olena Lukash; |
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annullare il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina nella parte in cui riguarda la ricorrente; |
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annullare la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina nella parte in cui riguarda la ricorrente; |
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annullare le decisioni e i regolamenti successivi di proroga delle misure restrittive adottate dalla decisione 2014/119/PESC del Consiglio del 5 marzo 2014 aggiornandone le motivazioni, ovvero:
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condannare il Consiglio dell’Unione europea a sopportare le spese, in applicazione degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso effettivo. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul mancato rispetto dei criteri di cui all’articolo 1 della decisione 214/119/PESC, ripetuti al considerando 4 del regolamento (UE) n. 208/2014, al considerando 3 della decisione 2015/364/PESC, al considerando 2 del regolamento (UE) n. 2015/357, al considerando 4 della decisione 2015/876/PESC, al considerando 3 del regolamento (UE) n. 2015/357, al considerando 4 della decisione 2016/318/PESC, e al considerando 2 del regolamento (UE) n. 2015/357. |
4. |
Quarto motivo, vertente su un errore di fatto commesso dal Consiglio. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione manifesta del diritto di proprietà della ricorrente. |