25.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 270/45


Ricorso proposto il 18 aprile 2016 — Grizzly Tools/Commissione

(Causa T-168/16)

(2016/C 270/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Grizzly Tools GmbH & Co. KG (Großostheim, Germania) (rappresentante: H. Fischer, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia,

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2016/175 della Commissione dell’8 febbraio 2016, concernente una misura adottata dalla Spagna a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio volta a vietare l'immissione sul mercato di un tipo di idropulitrice (GU 2016, L 33, pag. 12),

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: violazione di forme sostanziali

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, comma 2, TFUE, in quanto i considerando sarebbero contraddittori e oscuri.

La decisione impugnata violerebbe, altresì, il principio, secondo cui la Commissione deve accertare correttamente i fatti. Nel considerando 4 la Commissione avrebbe erroneamente affermato che la ricorrente ha fatto riferimento nella dichiarazione di conformità CE alla norma armonizzata EN 60335-2-67-2009, il che sarebbe scorretto.

2.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 11 della direttiva 2006/42/CE (1)

A tal riguardo si asserisce che la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto giustificate le misure adottate dalla Spagna volte a vietare l'immissione sul mercato.

Le autorità spagnole e la Commissione avrebbero, infatti, designato l’idropulitrice come apparecchio a duplice uso, che può essere utilizzato non solo come apparecchio portatile, ma anche come apparecchio a mano. Esse avrebbero, pertanto, ritenuto necessari degli standard di protezione più elevati, sebbene l’idropulitrice non sia destinata a essere utilizzata come apparecchio a mano e il suo impiego quale idropulitrice come apparecchio a mano non configuri un utilizzo scorretto ragionevolmente prevedibile ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della direttiva 2006/42/CE.


(1)  Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU 2006, L 157, pag. 24).