20.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/24


Ricorso proposto il 18 aprile 2016 – Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione

(Causa T-165/16)

(2016/C 222/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda), Airport Marketing Services Ltd (Dublino) (rappresentanti: G. Berrisch, E. Vahida e I. Metaxas Maragkidis, avvocati, e B. Byrne, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 1, paragrafo 4, e da 2 a 4 della decisione (UE) 2016/287 della Commissione europea, del 15 ottobre 2014, sugli aiuti di Stato SA.26500 - 2012/C (ex 2011/NN, ex CP 227/2008) concessi dalla Germania a Flughafen Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair Ltd. (GU 2016 L 59, pag. 22); e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della decisione, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa delle ricorrenti, in quanto la Commissione non ha concesso alle ricorrenti di accedere al fascicolo d’indagine e non le ha messe nelle condizioni di potere fare conoscere utilmente il loro punto di vista.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione non ha accertato il carattere selettivo.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha erroneamente concluso che gli accordi tra l’aeroporto e le ricorrenti procuravano un vantaggio a queste ultime. La Commissione ha erroneamente rifiutato di accettare l’analisi comparativa proposta dalle ricorrenti ed ha commesso manifesti errori di valutazione ed una violazione dell’obbligo di motivazione nella sua analisi della redditività, non attribuendo un valore adeguato ai servizi di marketing previsti nei relativi contratti; respingendo erroneamente il ragionamento a sostegno della decisione, da parte dell’aeroporto, di acquistare servizi di marketing; escludendo erroneamente la possibilità che parte dei servizi di marketing potesse essere stata acquistata per obiettivi di interesse generale; basando le proprie conclusioni relative al calcolo della redditività su dati incompleti, inattendibili ed inadeguati; e non avendo erroneamente preso in considerazione i più ampi benefici del contratto di prestazione di servizi aereoportuali tra l’aeroporto e la Ryanair.

4.

Quarto motivo, vertente, in via subordinata, sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, TFUE, in quanto la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione ed un errore di diritto laddove ha ritenuto che l’aiuto alla Ryanair ed alla Airport Marketing Services fosse pari alle perdite marginali complessive dell’aeroporto (come calcolate dalla Commissione) invece che ai benefici effettivi per la Ryanair e la Airport Marketing Services. La Commissione avrebbe dovuto esaminare in quale misura i presunti benefici si fossero ripercossi sui passeggeri della Ryanair. Inoltre, essa ha omesso di quantificare l’eventuale vantaggio concorrenziale di cui la Ryanair si sarebbe avvalsa con il presunto aiuto, e non ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali il recupero dell’importo dell’aiuto specificato nella decisione fosse necessario per assicurare il ripristino della situazione antecedente la concessione dell’aiuto.