17.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 175/30


Ricorso proposto il 29 marzo 2016 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/BCE

(Causa T-133/16)

(2016/C 175/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Aix-en-Provence, Francia) (rappresentante: H. Savoie, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Banca centrale europea, del 29 gennaio 2016, (ECB/SSM/2016 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/98), adottata in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, punto e), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea e in virtù degli articoli L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 e R. 612-29-3 del codice monetario e finanziario francese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto violerebbe le disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (in prosieguo: la «direttiva CRD IV»), e quelle dell’articolo L. 511-13 del codice monetario e finanziario francese (in prosieguo: il «CMF»).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto violerebbe le disposizioni dell’articolo L. 511-52 del CMF.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto la BCE violerebbe gli articoli 511-13 del CMF e gli articoli 13 e 88 della direttiva CRD IV.

4.

Quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima anche perché la BCE violerebbe l’articolo L. 511-58 del CMF.