17.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 175/19


Ricorso proposto il 17 marzo 2016 — Naviera Armas/Commissione

(Causa T-108/16)

(2016/C 175/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Naviera Armas, SA (Las Palmas de Gran Canaria, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra e Á. Givaja Sanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea dell’8 dicembre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.36628 (2015/NN-2) (DO C 25, p. 2), con la quale si dichiara l’insussistenza di aiuti di Stato a favore della società di navigazione Fred Olsen S.A., in relazione alle misure adottate dal Regno di Spagna nel Puerto de las Nieves.

condannare la convenuta a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Tramite la decisione impugnata la Commissione ha stabilito che non costituiscono aiuti di Stato l’asserito diritto esclusivo di Fred Olsen di operare dal Puerto de las Nieves (Canarie, Spagna), la sua esenzione totale o parziale dal pagamento delle relative tasse portuali, così come le condizioni di utilizzo di tale porto che, nell’escludere le navi convenzionali, comporterebbe ugualmente un vantaggio ingiustificato per tale società di navigazione.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, basato sul fatto di aver fornito una motivazione sufficiente a far sorgere ragionevoli dubbi in capo alla Commissione riguardo alla sussistenza di aiuti di Stato a favore di Fred Olsen, e a far sì che essa proceda all’avvio del procedimento di indagine formale.

A sostegno di tale motivo la ricorrente afferma quanto segue:

che l’eccessiva durata dell’esame preliminare effettuato dalla Commissione, che va dalla denuncia da parte della Naviera Armas, presentata il 26 aprile 2013, fino all’adozione della decisione impugnata, evidenzia di per sé la complessità del caso, che avrebbe richiesto l’avvio di un procedimento formale.

che la decisione impugnata è inficiata da taluni errori manifesti nella valutazione dei fatti, quali il pretendere che nessuna impresa richiedesse di operare nel Puerto de las Nieves con traghetti veloci prima del 2013, che la Fred Olsen fosse l’unica impresa interessata ad utilizzare tale porto negli anni ‘90, o che in esso possano operare solo traghetti veloci.

che Fred Olsen sta facendo un uso esclusivo del Puerto de las Nieves sin dal 1991, circostanza che gli conferisce un vantaggio competitivo che è stato discrezionalmente concesso dalle autorità spagnole.

che Fred Olsen ha beneficiato per più di vent’anni di un’esenzione totale da determinate tasse portuali.