29.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 111/31


Ricorso proposto il 25 gennaio 2016 — Regno Unito/Commissione

(Causa T-27/16)

(2016/C 111/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: J. Kraehling, agente, e S. Lee e M. Gray, barristers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parte dell’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/2098 della Commissione europea del 13 novembre 2015 (1), che ha dichiarato, tra le altre cose, che una parte delle spese per l’agricoltura dichiarate dal Regno Unito, in relazione al calcolo del valore della produzione commercializzata, non è stata sostenuta in conformità alle norme dell'Unione europea, e non può essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR, chiedendo l’annullamento di cinque voci (l’ultima voce a pag. 42 e le prime quattro a pag. 43) dell’allegato alla decisione, per un totale di rettifica finanziaria di EUR 1 849 194,86; e

condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dal Regno Unito.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: la Commissione ha commesso un errore di diritto nella propria interpretazione della condizione per cui, nel calcolo valore della produzione commercializzata di un’organizzazione di produttori, ai fini di stabilire il tetto dell’aiuto, uno Stato membro può prendere in considerazione la produzione dei produttori che fanno parte dell’organizzazione. Così decidendo, la Commissione non ha considerato quanto chiaramente disposto, in primo luogo, dagli articoli 3, paragrafo 1 e 3, paragrafo 3, del regolamento 1433/2003 della Commissione (2) e, in secondo luogo, dagli articoli 52, paragrafo 1, e 52, paragrafo 2, del regolamento 1580/2007 della Commissione (3).

2.

Secondo motivo: nella sua interpretazione del valore della produzione degli aderenti, la Commissione ha violato i principi di legalità e di certezza del diritto, che si applicano con particolare rigore quanto una misura comporta conseguenze di tipo finanziario e/o l’imposizione di una sanzione.


(1)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2098 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2015) 7716] (GU L 303, 2015, pag. 35).

(2)  Regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario (GU L 203, 2003, pag. 25).

(3)  Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU L 350, pag. 1).