29.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 111/28


Ricorso proposto il 14 gennaio 2016 — GABO:mi/Commissione

(Causa T-10/16)

(2016/C 111/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: M. Ahlhaus e C. Mayer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare nulle le decisioni impugnate; e

condannare la convenuta alla totalità delle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni della convenuta:

decisione del 2 dicembre 2015 (Ref. Ares (2015) 5513293) sulle convenzioni di sovvenzione nell’ambito del settimo programma quadro (7o PQ) e lettera del 2 dicembre 2015 (Ref. Ares (2015) 5513293) sulla convenzione di sovvenzione nell’ambito del sesto programma quadro (6o PQ), con le quali la convenuta ha proceduto ad un recupero in seguito all’audit (RAIA000024) su convenzioni di sovvenzione concluse nell’ambito del 7o PQ ed all’audit (RAIA000027) su contratti del 6o PQ;

nota di addebito n. 3241514917 (Ref. Ares (2015) 5513293) che ordina alla ricorrente di versare la somma totale di EUR 1 770 417,29 sul conto corrente della convenuta entro il 15 gennaio 2016; e

lettere del 16 dicembre 2015 (Ref. Ares (2015)5894346, Ref. Ares (2015)5898040, Ref. Ares (2015)5899627), del 21 dicembre 2015 (BUDG/DGA/C4/DB — 025798.4) e del 14 gennaio 2016 (BUDG/DGA/C4/DB — 025798.1) che dispongono la compensazione di ciascun rispettivo pagamento con il presunto debito della ricorrente risultante dalla nota di addebito n. 3241514917 (ref. Ares (2015) 5513293).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità delle decisioni impugnate in quanto tutti i costi di cui trattasi soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all’articolo II.14.1 della convenzione di sovvenzione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate non soddisfano i criteri formali e procedurali applicabili e sono viziate per violazione dei principi del buon andamento dell’amministrazione.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate sono viziate per violazioni del principio di proporzionalità.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’applicazione di clausole penali nelle decisioni impugnate è illegittima anche in quanto la ricorrente non ha percepito alcun contributo finanziario ingiustificato.