30.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 30/29


Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 da Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 settembre 2016, causa T-467/13, Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd/Commissione europea

(Causa C-601/16 P)

(2017/C 030/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd (rappresentanti: C. Firth, S. Kon, C. Humpe, Solicitors)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2016, causa T-467/13, e/o annullare gli articoli 1, 2 e 3 della decisione della Commissione C(2013) 3803 final del 19 giugno 2013, procedimento AT.39226-Lundbeck, nella parte in cui riguardano la Arrow; o

in ulteriore subordine, annullare la sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2016, causa T-467/13, e rinviare la causa al Tribunale; o

in estremo subordine, annullare la sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2016, causa T-467/13, nella parte in cui la sentenza ha confermato l’ammenda inflitta alla Arrow conformemente all’articolo 2 della decisione della Commissione C(2013) 3803 final relativamente agli Accordi del Regno Unito e della Danimarca oppure ridurre l’importo di tale ammenda; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il criterio pertinente per valutare l’esistenza di una concorrenza potenziale:

1.

In primo luogo, il Tribunale ha spostato a carico della Arrow l’onere della prova e ha dispensato la Commissione dall’obbligo ad essa incombente di accertare l’esistenza di una concorrenza potenziale.

2.

In secondo luogo, il Tribunale è incorso in errore nel far scaturire l’esistenza di una concorrenza potenziale da una serie di ipotesi contrariamente al principio secondo il quale una concorrenza potenziale presuppone l’esistenza di una possibilità concreta ed effettiva di ingresso nel mercato.

3.

In terzo luogo, il Tribunale ha attribuito un’eccessiva importanza all’intenzione della Lundbeck e ha erroneamente valutato l’importanza sotto il profilo probatorio di fatti posteriori alla firma degli Accordi.

4.

In quarto luogo, il Tribunale ha omesso di considerare la rilevanza e l’impatto della sentenza Paroxetine del giudice inglese.

5.

In quinto luogo, il Tribunale ha dedotto erroneamente l’esistenza di una concorrenza potenziale dalla circostanza che la Arrow aveva adottato misure per preparare il suo ingresso nel mercato.

6.

In sesto luogo, il Tribunale sarebbe incorso in errore applicando una presunzione di assenza provvisoria di validità e di assenza di contraffazione dei brevetti della Lundbeck.

Secondo motivo: il Tribunale è incorso in errore nel considerare che gli accordi di transazione in materia di brevetti avessero ad oggetto la restrizione della concorrenza:

1.

In primo luogo, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che un accordo che è «meramente idoneo» a restringere la concorrenza non configura un’infrazione per oggetto.

2.

In secondo luogo, il Tribunale è incorso in errore nel qualificare gli Accordi, in sostanza, come accordi di esclusione dal mercato.

3.

In terzo luogo, il Tribunale ha erroneamente concluso che la Commissione avrebbe potuto provare l’oggetto anticoncorrenziale degli Accordi senza dover esaminare la situazione che si sarebbe configurata in assenza di questi ultimi.

Terzo motivo: il Tribunale è incorso in errore nell’accogliere la conclusione della Commissione secondo la quale la Arrow ha agito deliberatamente o con negligenza nel commettere la presunta infrazione e non avrebbe dovuto essere inflitta alcuna ammenda.