16.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 14/28


Impugnazione proposta il 16 novembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-386/14, Fih Holding and Fih Erhvervsbank/Commissione

(Causa C-579/16 P)

(2017/C 014/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L Flynn, K. Blanck-Putz, A. Bouchagiar, agenti)

Altra parte nel procedimento: FIH Holding A/S, FIH Erhvervsbank A/S

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 settembre 2016, notificata alla Commissione il 16 settembre 2016, nella causa T-386/14, Fih Holding e Fih Erhvervsbank/Commissione;

pronunciarsi sul ricorso di primo grado e respingere il ricorso in quanto infondato in diritto, e

condannare i convenuti e ricorrenti in primo grado alle spese del procedimento.

In alternativa, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 settembre 2016, notificata alla Commissione il 16 settembre 2016, nella causa T-386/14, Fih Holding e Fih Erhvervsbank/Commissione; e

rinviare la causa al Tribunale affinché esamini il secondo motivo; e

riservare le spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritendendo che, per stabilire la sussistenza di un aiuto di Stato nelle misure del 2012, fosse richiesto alla Commissione di applicare il criterio del creditore in un’economia di mercato, con riferimento al costo che sarebbe risultato per la Danimarca qualora non avesse adottato tali misure. Tale constatazione del Tribunale costituisce un errore di diritto, dal momento che il costo di cui trattasi è la conseguenza diretta della precedente concessione di aiuti di Stato da parte della Danimarca in favore della FIH e che la giurisprudenza costante della Corte chiarisce che la Commissione non può tener conto di un costo siffatto al momento di valutare se uno Stato membro abbia agito come avrebbe fatto un operatore in un’economia di mercato.