9.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 6/24


Impugnazione proposta il 13 settembre 2016, dal Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise e.V. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 5 luglio 2016, causa T-167/15, Bundesverband Souvenir- Geschenke –Ehrenpreise e. V./Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-488/16 P)

(2017/C 006/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise e.V. (rappresentante: B. Bittner, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Freistaat Bayern

Conclusioni del ricorrente

annullare la sentenza del 5 luglio 2016, nella causa T-167/15;

dichiarare la nullità del marchio dell’Unione n. 010144392 «Neuschwanstein»;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La sentenza impugnata T-167/15 violerebbe l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) del Consiglio, per le seguenti ragioni:

1)

Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la denominazione «Neuschwanstein» costituisce un’indicazione di provenienza geografica. Al punto 27 della sentenza — il quale è di per sé contraddittorio — esso ha dichiarato che sebbene il castello di Neuschwanstein sia «geograficamente localizzabile», esso tuttavia non sarebbe un «luogo geografico» in quanto la funzione principale del luogo sarebbe la conservazione del patrimonio culturale e non la produzione o commercializzazione di souvenir o di servizi. La «funzione principale» di un luogo geografico, però, non rileverebbe ai fini dell’impedimento assoluto alla registrazione consistente nell’indicazione di provenienza. Il castello di Neuschwanstein è chiaramente e definitivamente localizzabile e, contrariamente al giudizio del Tribunale, si distinguerebbe da un comune museo, il quale è caratterizzato dalle opere ivi esposte che, a differenza del castello di Neuschwanstein, possono anche essere trasferite.

Il pubblico destinatario non eseguirà un esame analitico del nome, quale esposto nella sentenza impugnata, come «la nuova pietra del cigno», ma assocerà tale nome di fantasia unicamente al castello noto in tutto il mondo. Pertanto, la sentenza impugnata sarebbe anche in contrasto con i requisiti sanciti dalla Corte nella sentenza Windsurfing Chiemsee (2), in quanto il pubblico destinatario stabilirà un nesso tra i prodotti contrassegnati dal segno «Neuschwanstein» e il castello di Neuschwanstein come centro turistico di fama mondiale. Di conseguenza, tale luogo sarebbe indubitabilmente adatto a influenzare le preferenze dei consumatori per le associazioni positive che suscita. Quale indicazione geografica, tale segno non può dunque essere protetto. Sussisterebbe un interesse generale a sottrarre i nomi di attrazioni turistiche rinomate a una monopolizzazione tramite la protezione del marchio, perlomeno per i tipici souvenir distribuiti e acquistati per ricordarsi dell’attrazione turistica di cui trattasi. Nella sentenza impugnata non è stata fatta alcuna analisi dei prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione per verificare se sono idonei a servire come souvenir. Tuttavia, detta analisi sarebbe stata necessaria in particolare in quanto il marchio di cui trattasi è stato depositato per concetti generali che coprono altresì articoli tipici da souvenir. Il fatto che, nel caso di specie, il marchio sia stato depositato dal Freistaat Bayern non influisce su tali principi, come sottolineato dal Tribunale nella sentenza MEM/UAMI (MONACO) (3), giacché per uno Stato richiedente un marchio valgono gli stessi principi che per gli altri operatori di mercato.

2.

In contrasto con i requisiti sanciti dalla giurisprudenza anteriore, il Tribunale avrebbe concluso, per quanto concerne l’impedimento assoluto alla registrazione consistente nell’assenza di carattere distintivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, che il pubblico destinatario riconoscerebbe che tutti i prodotti designati dal marchio «Neuschwanstein» sarebbero fabbricati, commercializzati o forniti sotto controllo del Freistaat Bayern (in tal senso, punto 43). Tuttavia, gli acquirenti di prodotti tradizionalmente messi in vendita in prossimità di un’attrazione turistica e su cui viene apposto il nome della medesima, non comprendono tale nome come riferimento al suo proprietario e non si aspettano che tali prodotti siano fabbricati o commercializzati dallo stesso. La marcatura «Neuschwanstein» servirebbe solamente a ricordarsi della loro visita dell’attrazione turistica e del luogo di distribuzione. Conoscere il produttore non interessa i gruppi di persone di cui trattasi.

3.

Si dovrebbe considerare che la richiedente il marchio Neuschwanstein non abbia agito in buona fede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poiché il pubblico destinatario e, secondo quanto dimostrato, la richiedente il marchio sapevano, già prima che il marchio venisse depositato, che nelle immediate vicinanze del castello di Neuschwanstein sono in vendita vari prodotti recanti il nome di tale attrazione turistica.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

(2)  ECLI:EU:C:1999:230

(3)  ECLI:EU:T:2015:16