13.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 78/7


Impugnazione proposta il 2 settembre 2016 dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale del 29 giugno 2016, causa T-567/14, GROUP/EUIPO — ILIEV (GROUP COMPANY TOURISM & TRAVEL)

(Causa C-478/16 P)

(2017/C 078/10)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, D. Stoyanova-Valchanova)

Altra parte nel procedimento:«Group» OOD, Kosta Iliev

Conclusioni del ricorrente

annullare la sentenza impugnata;

condannare la Group OOD, ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale, a pagare le spese sostenute dall’EUIPO.

Motivi e principali argomenti

L’EUIPO deduce due motivi di impugnazione, ossia: i) una violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (1), in combinato disposto con la regola 50 paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 (2); ii) una violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 2868/95.

Violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95

L’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 stabilisce espressamente quattro condizioni cumulative e indipendenti tra loro, di cui due sarebbero disciplinate dal diritto dell’Unione e le due restanti dalla concreta normativa cui si riferisce l’opponente. Secondo il ricorrente, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato che l’opponente, oltre ad adempiere le due condizioni disciplinate dalla concreta normativa, deve altresì produrre prove relative al contenuto di tale normativa. Si tratterebbe di tre prerequisiti indipendenti, il cui inadempimento non potrebbe essere sanato dalla commissione di ricorso qualora l’opponente non abbia tempestivamente fornito indicazioni su tale normativa alla divisione di opposizione.

Secondo il ricorrente, i fatti di causa e gli elementi di prova addotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, per essere riconducibili all’ambito di applicazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la Regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, dovrebbero integrare o completare i fatti e i documenti già presentati in giudizio in relazione al medesimo requisito.

Secondo il ricorrente, il Tribunale ha erroneamente assunto che la presentazione di informazioni in merito alla normativa nazionale costituisca di norma un’integrazione dei mezzi di prova già prodotti nel contesto del requisito di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

Secondo il ricorrente, il Tribunale ha immotivatamente omesso di verificare se sussista un collegamento sufficientemente stretto, o un qualsiasi tipo di collegamento, tra le indicazioni esposte dalla commissione di ricorso in merito al diritto nazionale e i mezzi di prova tempestivamente prodotti dinanzi alla divisione di opposizione. Qualora tale collegamento mancasse, le prove risulterebbero «nuove» e non «ulteriori o complementari» come prescritto dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

Violazione dell‘articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la Regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 2868/95

Secondo il ricorrente, il Tribunale, laddove ha statuito che non sussistono specifiche formalità quanto alla prova della normativa nazionale prodotta in giudizio, ha agito in violazione della Regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 2868/95. Per garantire i diritti di difesa del convenuto in un procedimento Inter-Partes, occorrerebbe osservare le note formalità.

Secondo il ricorrente, in considerazione del principio del «parallelismo della forma» sono applicabili i requisiti relativi alla prova della registrazione del marchio (regola 19, paragrafo 2, lettera a), sub i), del regolamento n. 2368/95) nel contesto della produzione della prova delle disposizioni di diritto nazionale che conferiscono a un marchio non registrato effetti giuridici.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio del 26 febbraio 2009, n. 207/2009, sul marchio comunitario (versione consolidata) (GU 2009, L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione del 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio (GU 1995, L 303, pag. 1).