24.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano/Landesgericht Bozen (Italia) il 28 luglio 2016 — Sabine Simma Federspiel/Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

(Causa C-419/16)

(2016/C 392/10)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bolzano/Landesgericht Bozen

Parti nella causa principale

Attrice: Sabine Simma Federspiel

Convenute: Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 75/363/CEE (1), come modificato dalla direttiva 82/76/CEE (2), e l’allegato ivi richiamato, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una norma di diritto interno, come quella applicabile nella causa principale, che subordina l’erogazione della rimunerazione destinata ai medici specializzandi alla presentazione di una dichiarazione di impegno del medico beneficiario a prestare almeno cinque anni di servizio nel Servizio sanitario pubblico della Provincia Autonoma di Bolzano entro il periodo di dieci anni a decorrere dalla data di conseguimento della specializzazione, e che, in caso di inosservanza totale di tale obbligo, consente espressamente alla Provincia Autonoma di Bolzano, ente che finanzia la rimunerazione, di ottenere la restituzione di un importo fino al 70 % dell’assegno concesso, oltre gli interessi legali calcolati a partire dal momento in cui l’amministrazione ha versato le singole contribuzioni;

2)

nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta negativa, se il principio di libera circolazione dei lavoratori di cui all’art. 45 TFUE, osta ad una norma di diritto interno, come quella applicabile nella causa principale, che subordina l’erogazione della rimunerazione destinata ai medici specializzandi alla presentazione di una dichiarazione di impegno del medico beneficiario a prestare almeno cinque anni di servizio nel Servizio sanitario pubblico della Provincia Autonoma di Bolzano entro il periodo di dieci anni a decorrere dalla data di conseguimento della specializzazione, e che, in caso di Inosservanza totale di tale obbligo, consente espressamente alla Provincia Autonoma di Bolzano, ente che finanzia la rimunerazione, di ottenere la restituzione di un importo fino al 70 % dell’assegno concesso, oltre gli interessi legali calcolati a partire dal momento in cui l’amministrazione ha versato le singole contribuzioni.


(1)  Direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 167, pag. 14).

(2)  Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 43, pag. 21).