19.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 343/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgerichts München (Germania) il 6 luglio 2016 — Soha Sahyouni/Raja Mamisch

(Causa C-372/16)

(2016/C 343/45)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht München

Parti

Ricorrente: Soha Sahyouni

Resistente: Raja Mamisch

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’ambito di applicazione di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1259/2010 (1) del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU L 343, pag. 10), si estenda anche nei casi di cosiddetta separazione privata, intervenuta, nel caso di specie, mediante dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso in Siria sulla base della sharia.

2.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Qualora trovi applicazione il regolamento (UE) n. 1259/2010, se [nell’ambito dell’esame] del suo articolo 10, nei casi di cosiddetta separazione privata,

(1)

occorra fondarsi in astratto su un confronto dal quale risulti che la legge applicabile a norma dell’articolo 8 riconosce il diritto di accedere al divorzio anche all’altro coniuge, ma lo subordina — in ragione del sesso di tale coniuge — a condizioni procedurali e sostanziali diverse da quelle valevoli per l’accesso al divorzio del primo coniuge,

oppure

(2)

se l’applicabilità della disposizione sia subordinata alla condizione che l’applicazione della legge straniera astrattamente discriminatoria sia anche nel singolo caso — in concreto — discriminatoria.

3.

In caso di risposta affermativa alla seconda alternativa della seconda questione:

Se il consenso al divorzio prestato dal coniuge discriminato — anche mediante la sua accettazione di prestazioni compensative — costituisca già un motivo per disapplicare la disposizione sopra citata.


(1)  GU L 343, pag. 10.