12.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/40


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 5 luglio 2016 — Openbaar Ministerie/Dawid Piotrowski

(Causa C-367/16)

(2016/C 335/54)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Resistente: Dawid Piotrowski

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3.3 della decisione quadro (1) relativa al mandato d’arresto europeo debba essere interpretato nel senso che si può autorizzare la consegna soltanto nel caso di persone che sono considerate maggiorenni secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, o se il succitato articolo consenta allo Stato membro di esecuzione di autorizzare la consegna anche per minorenni che secondo le norme di diritto nazionale possono essere considerati penalmente responsabili a partire da una determinata età (ed eventualmente al ricorrere di talune condizioni).

2)

Nell’ipotesi in cui la consegna di minorenni non sia vietata dall’articolo 3.3 della decisione quadro, se l’articolo 3.3 della decisione quadro debba essere interpretato:

a)

nel senso che l’esistenza di una possibilità (teorica) di poter punire i minorenni conformemente al diritto nazionale a partire da una determinata età è sufficiente come criterio per autorizzare la consegna (in altri termini, effettuando una valutazione in abstracto sulla base del criterio dell’età a partire dalla quale un soggetto può essere considerato penalmente responsabile, senza tenere conto di eventuali condizioni supplementari), oppure

b)

nel senso che né il principio del riconoscimento reciproco, sancito all’articolo 1.2 della decisione quadro, né il testo dell’articolo 3.3 della decisione quadro ostano a che lo Stato membro di esecuzione effettui, caso per caso, una valutazione in concreto, nella quale si può esigere che, riguardo alla persona richiesta nell’ambito della consegna, ricorrano le medesime condizioni per la responsabilità penale vigenti per i cittadini dello Stato membro di esecuzione, in considerazione della loro età al momento dei fatti, della natura del reato addebitato ed eventualmente anche dei precedenti interventi giudiziari nello Stato membro emittente, che hanno determinato una misura di natura correzionale, anche se siffatte condizioni non sono previste nello Stato membro emittente.

3)

Qualora lo Stato membro di esecuzione possa effettuare una valutazione in concreto, se, al fine di evitare impunità, non possa essere operata una distinzione tra una consegna al fine di esercitare un’azione penale o una consegna al fine di eseguire una condanna.


(1)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).