12.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 335/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polonia) il 19 aprile 2016 — Aleksandra Kubicka
(Causa C-218/16)
(2016/C 335/39)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Parti
Ricorrente: Aleksandra Kubicka
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 1, paragrafo 2, lettera k), 1, paragrafo 2, lettera l), o 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (1), debbano essere interpretati nel senso che permettono di negare gli effetti reali di un legato per rivendicazione (legatum per vindicationem), previsto dalla legge applicabile alla successione, qualora tale legato concerna il diritto di proprietà di un bene immobile situato in uno Stato membro la cui legislazione non conosce l’istituto del legato per rivendicazione ad effetti reali diretti.