13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/38


Impugnazione proposta il 14 aprile 2016 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 febbraio 2016, causa T-287/11, Heitkamp BauHolding GmbH/Commissione europea

(Causa C-208/16 P)

(2016/C 211/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e R. Kanitz, agenti)

Altre parti nel procedimento: Heitkamp BauHolding GmbH, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 febbraio 2016, causa T-287/11, nella parte in cui respinge il ricorso in quando infondato,

annullare la decisione C(2011)275 definitivo della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli «aiuti di Stato C 7/2010, a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società (KStG), Sanierungsklausel», ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia,

condannare la Commissione alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo.

Essa fa valere una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il Tribunale ha ignorato il fatto che l’articolo 8c, paragrafo 1a, della legge sulla tassazione delle società (KStG), la cosiddetta clausola di risanamento, non sia selettivo:

La cosiddetta clausola di risanamento non è selettiva prima facie, poiché non esiste alcuna deroga al sistema di riferimento pertinente, ed essa costituisce una misura di carattere generale di cui può beneficiare ciascuna impresa nel territorio dello Stato membro.

La cosiddetta clausola di risanamento è altresì giustificata dalla natura e dalla struttura interna del sistema fiscale. Tale clausola è giustificata, in primo luogo, dal principio della tassazione in funzione della capacità contributiva, in secondo luogo, dalla lotta agli abusi, in particolare la prevenzione di operazioni fraudolente e, in terzo luogo, dalle differenze oggettive esistenti tra le acquisizioni pregiudizievoli di partecipazioni e le acquisizioni di partecipazioni a scopo di risanamento.