13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grecia) il 1o aprile 2016 — Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis

(Causa C-184/16)

(2016/C 211/43)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis

Parti

Ricorrente: Ovidiu-Mihaita Petrea

Resistente: Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 27 e 32 della direttiva 2004/38/CE (1), in combinato disposto con gli articoli 45 TFUE e 49 TFUE e alla luce dell’autonomia procedurale degli Stati membri nonché dei principi del legittimo affidamento e della buona amministrazione, debbano essere interpretati nel senso che impongono — o nel senso che consentono — la revoca dell’attestato di iscrizione quale cittadino dell’Unione europea già rilasciato, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del decreto presidenziale n. 106/2007, a cittadino di altro Stato membro e l’adozione, nei confronti del medesimo, di un provvedimento di rimpatrio dal territorio dello Stato ospitante, allorché tale cittadino, pur essendo iscritto nella lista nazionale degli stranieri indesiderati con il provvedimento del divieto d’ingresso per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, abbia fatto nuovamente ingresso nello Stato membro in questione e ivi avviato attività d’impresa senza chiedere la revoca del divieto d’ingresso conformemente alla procedura di cui all’articolo 32 della direttiva 2004/38, considerando quest’ultimo (il divieto d’ingresso) come un autonomo motivo di ordine pubblico che giustifica la revoca dell’attestato di iscrizione di un cittadino di uno Stato membro.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se detta fattispecie possa essere equiparata a un soggiorno irregolare del cittadino dell’Unione europea sul territorio dello Stato ospitante, così da permettere l’adozione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE (2), di una decisione di rimpatrio da parte dell’organo competente per la revoca dell’attestato di iscrizione quale cittadino dell’Unione, e ciò benché, da un lato, l’attestato di iscrizione non costituisca, come comunemente ammesso, titolo per un soggiorno regolare nel paese e, dall’altro, la direttiva 2008/115 si applichi ratione personae unicamente ai cittadini di paesi terzi.

3)

In caso di risposta negativa alla medesima questione, se la revoca, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, dell’attestato di iscrizione di un cittadino di altro Stato membro, attestato che non costituisce titolo per un soggiorno regolare nel paese, e l’adozione, nei confronti di tale cittadino, di un provvedimento di rimpatrio — disposte contestualmente dalle autorità nazionali competenti nell’esercizio dell’autonomia procedurale dello Stato membro ospitante — possano essere considerate, secondo una corretta interpretazione del diritto, come un unico atto amministrativo di espulsione amministrativa ai sensi degli articoli 27 e 28 della direttiva 2004/38, soggetto a sindacato giurisdizionale alle condizioni previste da tali ultime disposizioni, che stabiliscono un modo solo, all’occorrenza, di allontanamento amministrativo dei cittadini UE dal territorio dello Stato membro ospitante.

4)

Tanto in caso di risposta affermativa quanto in caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, se sia in contrasto con il principio di effettività una prassi giurisprudenziale nazionale consistente nel vietare alle autorità amministrative e, di conseguenza, ai giudici competenti interessati di controllare, nel contesto della revoca dell’attestato di iscrizione quale cittadino dell’Unione europea o dell’adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato membro ospitante per il fatto che nei confronti del cittadino di altro Stato membro vige un provvedimento di divieto d’ingresso in detto (primo) Stato membro, se, in sede di adozione della stessa decisione di divieto d’ingresso, siano state rispettate le garanzie procedurali sancite agli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/38.

5)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se dall’articolo 32 della direttiva 2004/38 discenda per le autorità amministrative competenti dello Stato membro l’obbligo di notificare comunque al cittadino interessato di altro Stato membro la decisione di allontanarlo in una lingua che egli comprenda, affinché tale cittadino possa esercitare efficacemente i diritti procedurali che gli derivano dalle predette disposizioni della direttiva, quand’anche il medesimo non abbia avanzato una richiesta in tal senso.


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(2)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).