13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/32


Impugnazione proposta il 31 marzo 2016 dalla Tilly-Sabco avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 gennaio 2016, causa T-397/13, Tilly-Sabco/Commissione

(Causa C-183/16 P)

(2016/C 211/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Tilly-Sabco (rappresentanti: R. Milchior, F. Le Roquais, S. Charbonnel, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 14 gennaio 2016 nella causa T-397/13, salvo per quanto riguarda la ricevibilità dell’azione;

decidere conformemente all’articolo 61 dello Statuto, di statuire direttamente e annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione a zero delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame (1);

condannare la Commissione alle spese del giudizio di primo grado e del presente procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle propria impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi.

Il primo motivo verte sull’errata interpretazione da parte del Tribunale dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2). La Commissione non avrebbe permesso al comitato di esaminare, entro i termini impartiti, tutti gli elementi necessari, ivi compreso il tasso delle restituzioni, al fine di emettere il suo parere sul progetto di regolamento.

Il secondo motivo verte sull’errata interpretazione dell’articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3). La ricorrente fa valere in particolare che erroneamente il Tribunale ha qualificato come «strumento agricolo periodico» il regolamento di esecuzione n. 689/2013.

Il terzo motivo verte sul difetto di giustificazione o sulla carenza di motivazione del regolamento di esecuzione n. 689/2013 e, in particolare, sulla qualificazione come «regolamento standard» e sulla motivazione della fissazione a «zero» del tasso delle restituzioni. La modalità di determinazione dei tassi delle restituzioni esulerebbe inoltre dal sindacato giurisdizionale. La motivazione della sentenza impugnata relativa alla diminuzione progressiva dei tassi delle restituzioni sarebbe contraddittoria.

Il quarto motivo verte sulla violazione di legge o su un manifesto errore di valutazione, in quanto il Tribunale non avrebbe interpretato correttamente i criteri dell’articolo 164, paragrafo 3, del regolamento n. 1234/2007. Il Tribunale avrebbe, infatti, convalidato, per alcuni criteri, la presa in considerazione discrezionale e immotivata da parte della Commissione del periodo di riferimento 2009-2013, vale a dire di un periodo estremamente lungo e remoto, anziché del 2013, come previsto dalle disposizioni pertinenti e in particolare dall’articolo 164, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1234/2007. Il Tribunale sarebbe altresì incorso in un manifesto errore di valutazione nel considerare, in particolare, che la differenza di prezzo del pollame brasiliano non avrebbe comportato la necessità di restituzioni all’esportazione per garantire l’equilibrio del mercato del pollame dell’Unione europea e uno sviluppo naturale sul piano del prezzo e degli scambi. Infine, il Tribunale ha riconosciuto che la Commissione era incorsa in errore, in quanto aveva sollevato dinanzi ad esso argomenti diversi da quelli presentati dinanzi al comitato di gestione.


(1)  GU L 196, pag. 13.

(2)  GU L 55, pag. 13.

(3)  GU L 299, pag. 1.