30.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 14 marzo 2016 — UAB Vakarų Baltijos laivų statykla/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Causa C-151/16)
(2016/C 191/16)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti
Ricorrente: Vakarų Baltijos laivų statykla
Convenuto: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (1), che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, come da ultimo modificata dalla direttiva 2004/75/CE del 29 aprile 2004 (2), debba essere interpretato nel senso che l’accisa non può gravare sulla fornitura di prodotti energetici qualora, come nel caso di specie, tali prodotti siano forniti ad una nave come carburante da utilizzarsi per la navigazione nelle acque [dell’Unione europea] con l’obiettivo, che non prevede un corrispettivo diretto, di portare con i propri mezzi tale nave dal luogo in cui essa è stata costruita ad un porto in un altro Stato membro, al fine di imbarcare il suo primo carico commerciale. |
2) |
Se l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96 osti a disposizioni della legislazione interna degli Stati membri, come quelle applicabili nella fattispecie, che escludono il beneficio dell’esenzione fiscale prevista in tale disposizione nel caso in cui la fornitura di prodotti energetici sia stata effettuata in violazione dei requisiti imposti dallo Stato membro, anche se detta fornitura soddisfa le condizioni essenziali per l’applicazione dell’esenzione enunciate in detto articolo della direttiva 2003/96. |