25.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 145/25


Impugnazione proposta il 26 febbraio 2016 dalla SNCF Mobilités (SNCF) avverso la sentenza del Tribunale (Settima sezione) del 17 dicembre 2015, causa T-242/12, SNCF/Commissione

(Causa C-127/16 P)

(2016/C 145/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: SNCF Mobilités (SNCF) (rappresentanti: P. Beurier, O. Billard, G. Fabre, V. Landes, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica Francese, Mory SA, in liquidazione, Mory Team, in liquidazione

Conclusioni della ricorrente

dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata;

annullare la sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2015 nella causa T-242/12, Société nationale des chemins de fer français (SNCF)/Commissione;

condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce vari motivi a sostegno del suo ricorso.

In primo luogo, il Tribunale è incorso in una serie di errori di diritto ed è venuto meno all’obbligo di motivazione, in quanto ha snaturato le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2 relative alla cessione in blocco dei beni patrimoniali della Sernam.

In secondo luogo, nel ritenere che i requisiti di apertura e trasparenza applicabili alla gara d’appalto prevista all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione Sernam 2 implicassero necessariamente che il candidato selezionato avesse partecipato in quanto tale, ed in modo autonomo, alla procedura sin dall’inizio, il Tribunale è incorso in un errore di diritto.

In terzo luogo, nel ritenere che l’offerta del gruppo dirigente della Sernam fosse notevolmente più svantaggiosa per il venditore rispetto alle offerte preliminari degli altri candidati, il Tribunale è incorso in uno snaturamento dei fatti e ha commesso un errore di diritto.

In quarto luogo, nel ritenere che la Commissione non avesse fatto confusione tra l’oggetto ed il prezzo della vendita dei beni patrimoniali in blocco della Sernam, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, è venuto meno all’obbligo di motivazione e si è pronunciato con motivazioni contraddittorie.

In quinto luogo, nel ritenere che l’iscrizione, al passivo della liquidazione giudiziaria della società Sernam S.A., del credito pari all’importo dell’aiuto di 41 milioni di euro non fosse conforme all’articolo 4 della decisione Sernam 2, il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha snaturato il dispositivo della decisione Sernam 2.

In sesto luogo, nel ritenere che il principio dell'investitore privato operante in un’economia di mercato non fosse applicabile alla cessione in blocco dei beni patrimoniali della Serman, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, è venuto meno all’obbligo di motivazione e ha snaturato il dispositivo della decisione Sernam 2.