18.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 260/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts München (Germania) il 29 febbraio 2016 – Procedimento penale a carico di Ianos Tranca

(Causa C-124/16)

(2016/C 260/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht München

Imputato nel procedimento principale

Ianos Tranca

Altra parte nel procedimento: Staatsanwaltschaft München I

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 2 e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 ostino a una disposizione legislativa di uno Stato membro in base alla quale l’imputato in un procedimento penale che non abbia la residenza in detto Stato membro è tenuto a nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, anche se l’imputato, di conseguenza, non dispone in toto del termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, ma non ha neppure un indirizzo presso il quale può essergli comunicato in modo documentabile il decreto penale di condanna e la comunicazione del nome e dell’indirizzo del domiciliatario gli consente di tenere quest’ultimo aggiornato circa il luogo in cui un decreto penale di condanna può essergli inviato in modo documentabile.

2)

Se gli articoli 2, paragrafo 1, e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 ostino a una disposizione legislativa di uno Stato membro, in base alla quale l’imputato in un procedimento penale che non abbia la residenza in detto Stato membro è tenuto a nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti e, ai fini del computo del termine per l’ammissibilità di un’opposizione, è di per sé sufficiente la notifica a un domiciliatario, se l’imputato, in caso di inosservanza del termine così calcolato, può chiedere la rimessione in termini ed è poi, a tal fine, sufficiente, a titolo di spiegazione, che il decreto penale di condanna gli sia stato inoltrato e che lui abbia proposto tempestiva opposizione dopo l’inoltro, ovvero che – con la rimessione in termini – egli possa poi avvalersi in toto del termine di opposizione, anche se, in caso di inosservanza del termine, è di norma disposta ex lege l’esecutività del decreto penale di condanna.


(1)  Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142, pag. 1).