25.7.2016   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 270/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 25 febbraio 2016 — C Danmark I/Skatteministeriet

(Causa C-119/16)

(2016/C 270/32)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: C Danmark I

Convenuto: Skatteministeriet

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49/CE (1), in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, della stessa, debba essere interpretato nel senso che una società residente in uno Stato membro cui si applica l’articolo 3 della direttiva e che, in circostanze come quelle del caso di specie, riceve interessi da una controllata stabilita in un altro Stato membro, è il «beneficiario effettivo» di detti interessi ai sensi della direttiva.

1.1.

Se la nozione di «beneficiario effettivo» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49/CE, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, della stessa, debba essere interpretata conformemente alla nozione corrispondente di cui all’articolo 11 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE del 1977.

1.2.

In caso di risposta affermativa alla questione 1.1, se detta nozione debba essere interpretata esclusivamente alla luce dei commentari all’articolo 11 del modello di convenzione fiscale del 1977 (paragrafo 8), o se nell’interpretazione si possa tenere conto dei commentari successivi, comprese le aggiunte effettuate nel 2003 relativamente alle «società interposte» (paragrafo 8.1, ora paragrafo 10.1), nonché le aggiunte effettuate nel 2014 relativamente alle «obbligazioni contrattuali o legali» (paragrafo 10.2).

1.3.

Nel caso in cui i commentari del 2003 possano essere presi in considerazione nell’interpretazione, se, per ritenere che una società non sia un «beneficiario effettivo» ai sensi della direttiva 2003/49/CE, debba ricorrere la condizione dell’effettivo trasferimento dei fondi a soggetti considerati «beneficiari effettivi» degli interessi in questione dallo Stato di residenza del soggetto pagatore degli interessi e — in tal caso — se costituisca una condizione ulteriore il fatto che il trasferimento effettivo abbia luogo in un momento prossimo nel tempo al pagamento degli interessi e/o abbia luogo a titolo di pagamento di interessi.

1.3.1.

Quale rilevanza abbia, a tale riguardo, il fatto che si utilizzi capitale proprio per il prestito; che gli interessi in questione siano aggiunti al capitale («capitalizzati»); che il beneficiario degli interessi abbia successivamente effettuato un trasferimento infragruppo alla sua società madre residente nello stesso Stato con l’obiettivo di rettificare gli utili per fini fiscali secondo le norme vigenti in detto Stato; che gli interessi in questione siano successivamente convertiti in capitale nella società prestataria; che il soggetto che riceve gli interessi abbia un obbligo contrattuale o legale di trasferirli a un altro soggetto, e che la maggior parte dei soggetti considerati «beneficiari effettivi» degli interessi dallo Stato nel quale risiede il soggetto pagatore degli interessi siano residenti in altri Stati membri o in altri Stati con cui la Danimarca ha stipulato convenzioni sulle doppie imposizioni, cosicché, in base alla normativa tributaria danese non si sarebbe dovuta applicare la ritenuta alla fonte qualora detti soggetti fossero stati i prestatori e avessero quindi ricevuto gli interessi direttamente.

1.4.

Quale rilevanza abbia, ai fini della valutazione della questione se il soggetto che riceve gli interessi debba essere considerato un «beneficiario effettivo» ai sensi della direttiva, il fatto che il giudice del rinvio, dopo avere accertato i fatti di causa, concluda che detto soggetto — senza essere tenuto contrattualmente o legalmente a trasferire gli interessi ricevuti a un altro soggetto — non avesse il «pieno» diritto di «utilizzo e fruizione» degli interessi, ai sensi dei commentari del 2014 al modello di convenzione fiscale dell’OCSE del 1977.

2)

Se, affinché uno Stato membro possa invocare l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, concernente l’applicazione di disposizioni nazionali per evitare le frodi e gli abusi, o l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, sia necessario che lo Stato membro in questione abbia adottato una disposizione nazionale specifica di attuazione dell’articolo 5 della direttiva, o che la normativa nazionale contenga disposizioni o principi generali sulle frodi, gli abusi e l’evasione fiscale che possano essere interpretati conformemente all’articolo 5.

2.1.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della legge danese sull’imposta sulle società, che stabilisce che l’obbligo fiscale limitato sul reddito da interessi non comprende «gli interessi esenti da imposta (…) ai sensi della direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi», possa essere considerato una disposizione nazionale specifica ai sensi dell’articolo 5 della direttiva.

3)

Se una disposizione di una convenzione sulle doppie imposizioni stipulata fra due Stati membri e formulata secondo il modello di convenzione fiscale dell’OCSE, in base alla quale la tassazione degli interessi è subordinata al fatto che il soggetto che li riceve sia considerato il beneficiario effettivo degli stessi, costituisca una disposizione convenzionale per evitare gli abusi ai sensi dell’articolo 5 della direttiva.

4)

Se uno Stato membro che non intenda riconoscere che una società di un altro Stato membro sia il beneficiario effettivo degli interessi e asserisca che la società è una cosiddetta società interposta fittizia, sia in tal caso tenuto, in forza della direttiva 2003/49/CE o dell’articolo 10 CE, a indicare lo Stato membro nel quale ritiene si trovi il beneficiario effettivo.

5)

Qualora si ritenga che, di fatto, una società residente in uno Stato membro (società madre) non sia esente dalla ritenuta alla fonte ai sensi della direttiva 2003/49/CE relativamente agli interessi ricevuti da una società residente in un altro Stato membro (controllata), e quest’ultimo Stato membro consideri che la società madre sia soggetta a un obbligo fiscale limitato in tale Stato membro relativamente ai suddetti interessi, se l’articolo 43 CE, in combinato disposto con l’articolo 48 CE, osti a una normativa in base alla quale l’ultimo Stato membro impone alla società tenuta ad applicare la ritenuta alla fonte (controllata) di versare, in caso di pagamento tardivo della ritenuta alla fonte, interessi moratori aventi un tasso più elevato rispetto a quello applicato da tale Stato membro ai crediti relativi all’imposta sulle società (compreso il reddito da interessi) nei confronti di una società residente nel medesimo Stato membro.

6)

Qualora si ritenga che, di fatto, una società residente in uno Stato membro (società madre) non sia esente dalla ritenuta alla fonte ai sensi della direttiva 2003/49/CE relativamente agli interessi ricevuti da una società residente in un altro Stato membro (controllata), e quest’ultimo Stato membro consideri che la società madre sia un soggetto passivo con obbligo fiscale limitato in tale Stato membro relativamente ai suddetti interessi, se l’articolo 43 CE, in combinato disposto con l’articolo 48 CE (o, in subordine, l’articolo 56 CE), separatamente o congiuntamente, osti a una normativa in base alla quale:

a)

l’ultimo Stato membro richiede al soggetto pagatore degli interessi di applicare la ritenuta alla fonte su tali interessi e attribuisce a detto soggetto la responsabilità nei confronti delle autorità per la mancata applicazione della ritenuta alla fonte, quando l’obbligo di applicare la ritenuta alla fonte non sussiste qualora il soggetto che riceve gli interessi sia residente in tale ultimo Stato membro.

b)

una società madre residente nell’ultimo Stato membro non sarebbe stata tenuta a versare acconti a titolo di imposta sulle società nei primi due esercizi fiscali, ma avrebbe iniziato a pagare l’imposta sulle società solo molto più tardi rispetto al termine per il pagamento della ritenuta alla fonte.

Si chiede alla Corte di giustizia di inserire la risposta alla questione 5 nella sua risposta alla questione 6.


(1)  Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU 2003 L 157, pag. 49).