25.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 270/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 25 febbraio 2016 — C Danmark I/Skatteministeriet
(Causa C-119/16)
(2016/C 270/32)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: C Danmark I
Convenuto: Skatteministeriet
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49/CE (1), in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, della stessa, debba essere interpretato nel senso che una società residente in uno Stato membro cui si applica l’articolo 3 della direttiva e che, in circostanze come quelle del caso di specie, riceve interessi da una controllata stabilita in un altro Stato membro, è il «beneficiario effettivo» di detti interessi ai sensi della direttiva.
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2) |
Se, affinché uno Stato membro possa invocare l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, concernente l’applicazione di disposizioni nazionali per evitare le frodi e gli abusi, o l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, sia necessario che lo Stato membro in questione abbia adottato una disposizione nazionale specifica di attuazione dell’articolo 5 della direttiva, o che la normativa nazionale contenga disposizioni o principi generali sulle frodi, gli abusi e l’evasione fiscale che possano essere interpretati conformemente all’articolo 5.
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3) |
Se una disposizione di una convenzione sulle doppie imposizioni stipulata fra due Stati membri e formulata secondo il modello di convenzione fiscale dell’OCSE, in base alla quale la tassazione degli interessi è subordinata al fatto che il soggetto che li riceve sia considerato il beneficiario effettivo degli stessi, costituisca una disposizione convenzionale per evitare gli abusi ai sensi dell’articolo 5 della direttiva. |
4) |
Se uno Stato membro che non intenda riconoscere che una società di un altro Stato membro sia il beneficiario effettivo degli interessi e asserisca che la società è una cosiddetta società interposta fittizia, sia in tal caso tenuto, in forza della direttiva 2003/49/CE o dell’articolo 10 CE, a indicare lo Stato membro nel quale ritiene si trovi il beneficiario effettivo. |
5) |
Qualora si ritenga che, di fatto, una società residente in uno Stato membro (società madre) non sia esente dalla ritenuta alla fonte ai sensi della direttiva 2003/49/CE relativamente agli interessi ricevuti da una società residente in un altro Stato membro (controllata), e quest’ultimo Stato membro consideri che la società madre sia soggetta a un obbligo fiscale limitato in tale Stato membro relativamente ai suddetti interessi, se l’articolo 43 CE, in combinato disposto con l’articolo 48 CE, osti a una normativa in base alla quale l’ultimo Stato membro impone alla società tenuta ad applicare la ritenuta alla fonte (controllata) di versare, in caso di pagamento tardivo della ritenuta alla fonte, interessi moratori aventi un tasso più elevato rispetto a quello applicato da tale Stato membro ai crediti relativi all’imposta sulle società (compreso il reddito da interessi) nei confronti di una società residente nel medesimo Stato membro. |
6) |
Qualora si ritenga che, di fatto, una società residente in uno Stato membro (società madre) non sia esente dalla ritenuta alla fonte ai sensi della direttiva 2003/49/CE relativamente agli interessi ricevuti da una società residente in un altro Stato membro (controllata), e quest’ultimo Stato membro consideri che la società madre sia un soggetto passivo con obbligo fiscale limitato in tale Stato membro relativamente ai suddetti interessi, se l’articolo 43 CE, in combinato disposto con l’articolo 48 CE (o, in subordine, l’articolo 56 CE), separatamente o congiuntamente, osti a una normativa in base alla quale:
Si chiede alla Corte di giustizia di inserire la risposta alla questione 5 nella sua risposta alla questione 6. |
(1) Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU 2003 L 157, pag. 49).