18.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 136/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Belgio) il 25 gennaio 2016 — Argenta Spaarbank NV /Belgische Staat
(Causa C-39/16)
(2016/C 136/18)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Parti
Ricorrente: Argenta Spaarbank NV
Convenuto: Belgische Staat
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 198, 10o, WIB92, nella versione vigente per gli esercizi d’imposta 2000 en 2001, violi l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie del 23 luglio 1990 (direttiva 90/435/CEE (1) del Consiglio), in quanto stabilisce che gli interessi non sono considerati come spese professionali sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, che possono essere oggetto di deduzione in forza degli articoli da 202 a 204, ricevuti da una società relativamente ad azioni o quote che quest’ultima, al momento della relativa cessione, non abbia detenuto per un periodo ininterrotto di almeno un anno, senza che sia operata alcuna distinzione a seconda che gli interessi in parola riguardino o meno (il finanziamento del)la partecipazione dalla quale provengono i dividendi che possono beneficiare dell’esenzione. |
2) |
Se l’articolo 198, 10o, WIB92, nella versione vigente per gli esercizi d’imposta 2000 en 2001, costituisca una disposizione necessaria per evitare le frodi e gli abusi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie del 23 luglio 1990 (direttiva 90/435/CEE del Consiglio), e, in caso affermativo, se l’articolo 190, 10o, WIB92 vada oltre quanto necessario per evitare tali frodi e abusi, nel prevedere che gli interessi non sono considerati come spese professionali sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, che possono essere oggetto di deduzione in forza degli articoli da 202 a 204, ricevuti relativamente ad azioni o quote che, al momento della loro cessione, non siano state detenute per un periodo ininterrotto di almeno un anno, senza che sia operata alcuna distinzione a seconda che gli interessi in parola riguardino o meno (il finanziamento del)la partecipazione dalla quale sono ricevuti i dividendi che possono beneficiare dell’esenzione. |
(1) Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6).