18.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 136/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Belgio) il 25 gennaio 2016 — Argenta Spaarbank NV /Belgische Staat

(Causa C-39/16)

(2016/C 136/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

Parti

Ricorrente: Argenta Spaarbank NV

Convenuto: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 198, 10o, WIB92, nella versione vigente per gli esercizi d’imposta 2000 en 2001, violi l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie del 23 luglio 1990 (direttiva 90/435/CEE (1) del Consiglio), in quanto stabilisce che gli interessi non sono considerati come spese professionali sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, che possono essere oggetto di deduzione in forza degli articoli da 202 a 204, ricevuti da una società relativamente ad azioni o quote che quest’ultima, al momento della relativa cessione, non abbia detenuto per un periodo ininterrotto di almeno un anno, senza che sia operata alcuna distinzione a seconda che gli interessi in parola riguardino o meno (il finanziamento del)la partecipazione dalla quale provengono i dividendi che possono beneficiare dell’esenzione.

2)

Se l’articolo 198, 10o, WIB92, nella versione vigente per gli esercizi d’imposta 2000 en 2001, costituisca una disposizione necessaria per evitare le frodi e gli abusi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie del 23 luglio 1990 (direttiva 90/435/CEE del Consiglio), e, in caso affermativo, se l’articolo 190, 10o, WIB92 vada oltre quanto necessario per evitare tali frodi e abusi, nel prevedere che gli interessi non sono considerati come spese professionali sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, che possono essere oggetto di deduzione in forza degli articoli da 202 a 204, ricevuti relativamente ad azioni o quote che, al momento della loro cessione, non siano state detenute per un periodo ininterrotto di almeno un anno, senza che sia operata alcuna distinzione a seconda che gli interessi in parola riguardino o meno (il finanziamento del)la partecipazione dalla quale sono ricevuti i dividendi che possono beneficiare dell’esenzione.


(1)  Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6).