14.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 98/47


Ricorso proposto il 31 dicembre 2015 — Sony e Sony Electronics/Commissione

(Causa T-762/15)

(2016/C 098/62)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Sony Corporation (Tokyo, Giappone), e Sony Electronics, Inc (San Diego, Stati Uniti) (rappresentanti: N. Levy e E. Kelly, Solicitors, e R. Snelders, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 21 ottobre 2015, caso AT.39639 — Unità dischi ottici, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

in subordine, nell’esercizio della propria competenza estesa al merito, ridurre le ammende imposte alle ricorrenti in applicazione di tale decisione, e

condannare la Commissione alle spese e agli altri oneri sostenuti dalle ricorrenti nell’ambito della presente causa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata incorre in errori di fatto e di diritto nell’affermare che le ricorrenti hanno commesso una infrazione dell’articolo 101 TFUE per oggetto.

Gli elementi di prova addotti a carico delle ricorrenti sono insufficienti al fine di suffragare l’affermazione secondo cui le ricorrenti hanno partecipato a una infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE per oggetto.

L’affermazione in subordine della decisione, secondo cui le ricorrenti hanno commesso distinte infrazioni dell’articolo 101 TFUE per oggetto, non è dimostrata e ha violato i diritti della difesa delle ricorrenti in quanto è dedotta per la prima volta nella decisione.

2.

Secondo motivo, vertente, in subordine, sugli errori di fatto e di diritto in cui è incorsa la decisione impugnata e sulla sua inadeguata motivazione.

La decisione incorre in errore nel prendere in considerazione due volte le entrate che sono state trasferite dalle ricorrenti a un altro destinatario della decisione.

La decisione incorre in errore nel non riconoscere la condotta ben più circoscritta delle ricorrenti rispetto ad alcuni altri destinatari della decisione e, dunque, nel non applicare alle ricorrenti un coefficiente moltiplicatore di gravità inferiore e un importo aggiuntivo più basso e/o una riduzione dovuta alle circostanze attenuanti.

La decisione incorre in errore imponendo un coefficiente moltiplicatore di dissuasione.