22.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 68/33


Ricorso proposto l’11 dicembre 2015 — Chemtura Netherlands/EFSA

(Causa T-725/15)

(2016/C 068/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Chemtura Netherlands (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il suo ricorso ammissibile e fondato;

annullare la decisione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo: l’«EFSA»), del 10 dicembre 2015, relativa alla pubblicazione di determinate parti delle conclusioni dell’EFSA sul riesame dell’esame dell’approvazione della sostanza attiva diflubenzurone relativa al metabolite PCA in relazione alle quali la ricorrente ha richiesto la riservatezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309, pag. 1);

condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento n. 1107/2009 e del diritto fondamentale di tutela dei segreti commerciali

La ricorrente contesta la base giuridica a fondamento della quale la convenuta ha ritenuto di essere obbligata a pubblicare le proprie conclusioni. Anche se la pubblicazione delle conclusioni dell’EFSA ai sensi dell’articolo 21 del regolamento n. 1107/2009 fosse legittima, la convenuta ha violato l’articolo 63 del regolamento n. 1107/2009 pubblicando informazioni riservate.

2.

Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione

La ricorrente sostiene che la convenuta ha fondato la sua decisione su una comprensione imprecisa dei fatti e dei relativi dati scientifici, da cui è conseguito un errore di valutazione delle sue richieste di riservatezza.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione dei principi fondamentali del diritto dell’Unione europea: diritto della difesa e principio di buona amministrazione

La ricorrente non ha potuto presentare osservazioni sui documenti sulla base dei quali si fondano le conclusioni dell’EFSA.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione degli obblighi della EFSA

La convenuta non ha basato la sua valutazione su tutti gli elementi di prova scientifici disponibili, mentre essa è tenuta a produrre un lavoro della più alta qualità scientifica.

5.

Quinto motivo, vertente su una violazione del legittimo affidamento

La ricorrente sta attualmente discutendo con la Commissione e dalla corrispondenza proveniente dalla Commissione si evince che la ricorrente avrebbe la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni dell’EFSA in quanto parte del procedimento di riesame della Commissione. Le osservazioni della ricorrente dovrebbero essere prese in considerazione prima della pubblicazione delle conclusioni dell’EFSA.