1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/69


Ricorso proposto il 30 novembre 2015 — Micula/Commissione

(Causa T-694/15)

(2016/C 038/93)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ioan Micula (Oradea, Romania) (rappresentanti: K. Struckmann, lawyer, G. Forwood, barrister, e A. Kadri, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione (UE) 2015/1470, del 30 marzo 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione — Lodo arbitrale Micula/Romania dell’11 dicembre 2013 [notificata con il numero C(2015) 2112] (GU 2015, L 232, pag. 43);

in subordine, annullare la decisione impugnata nei limiti in cui essa (a) riguarda il ricorrente, (b) impedisce alla Romania di conformarsi al lodo, (c) ordina alla Romania di recuperare ogni aiuto incompatibile, (d) dispone che il ricorrente sia responsabile in solido del rimborso dell’aiuto ricevuto da ognuna delle entità indentificate nell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione impugnata;

condannare la Commissione a sostenere le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata incorre in errore dal momento che non applica correttamente l’articolo 351 TFUE e i principi generali del diritto nella presente causa.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata ha erroneamente accertato che la misura in questione attribuiva un vantaggio al ricorrente, in particolare valutando erroneamente il momento nel quale il presunto vantaggio è stato concesso, o, in subordine, affermando che il pagamento dei danni costituisce un vantaggio.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata ha erroneamente accertato che la misura in questione era imputabile alla Romania.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata ha erroneamente valutato la compatibilità della presunta misura di aiuto.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata ha identificato erroneamente i beneficiari del presunto aiuto, e non ha motivato la sua conclusione, in particolare nell’identificare le persone fisiche o giuridiche che costituiscono l’impresa che si presume beneficiaria.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è incorsa in errore di diritto ed è andata oltre le sue competenze nell’ordinare il recupero del presunto aiuto.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio di tutela del legittimo affidamento.

8.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da inosservanza dei requisiti procedurali essenziali, in particolare il diritto ad essere sentiti, articolo 108, paragrafo 3, TFUE e articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 (1).


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, GU L 83, pag. 1 (come modificato).