9.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/29


Ricorso proposto il 2 settembre 2015 — Lituania/Commissione

(Causa T-508/15)

(2015/C 371/32)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė, M. Palionis e A. Petrauskaitė, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nei limiti in cui è rivolta alla Repubblica di Lituania e riguarda il regime di prepensionamento nel settore della produzione di prodotti agricoli di base (voce di bilancio: 6711);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un motivo, vertente sulla violazione del diritto dell’Unione europea.

Adottando la decisione impugnata, la Commissione ha violato l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), unitamente al principio di proporzionalità, poiché:

1)

senza tenere conto della natura della violazione e del danno finanziario provocato all’Unione europea, la Commissione ha applicato una correzione forfettaria, sebbene le informazioni presentate dopo la verifica ex post di tutte le domande, effettuata dalla Lituana in maniera adeguata e ponderata, rendeva possibile determinare con esattezza il danno finanziario effettivamente causato all’Unione europea. Il governo lituano sostiene che le verifiche ex post effettuate dalle autorità lituane costituiscono strumenti adeguati per determinare il danno reale per il bilancio, in quanto:

i criteri scelti per le verifiche sono compatibili con la nozione di produzione di prodotti agricoli di base;

la Commissione ha erroneamente stabilito un nesso tra la nozione di produzione di prodotti agricoli di base e la nozione di aziende agricole di semisussistenza;

la Commissione ha omesso di prendere in considerazione gli obiettivi della Repubblica di Lituania e le misure che erano state chiaramente illustrate nei documenti del programma di sviluppo rurale.

2)

In ogni caso, la Commissione ha applicato erroneamente una correzione finanziaria eccessiva del 5 %, poiché l’applicazione di tale correzione è prevista soltanto quando il rischio di perdita per il bilancio dell’Unione è notevole, mentre le verifiche svolte e le informazioni presentate dalla Repubblica di Lituania avevano dimostrato che si sarebbe potuto presentare soltanto un rischio finanziario di lieve entità per il bilancio dell’Unione.


(1)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347, pag. 549).