23.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 389/59


Ricorso proposto il 28 agosto 2015 — Oltis Group a.s./Commissione

(Causa T-497/15)

(2015/C 389/68)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Oltis Group a.s. (Olomouc, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Konečný, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione di rigetto della candidatura/delle candidature della ricorrente per i programmi d’innovazione The Innovation Programme IP 4 — IT Solutions for Attractive Railway Services e The Innovation Programme IP 5 — Technologies for Sustainable&Attractive European Freight nell’ambito del progetto Shift2Rail,

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Eccesso di potere da parte dell’organismo di valutazione

A tal riguardo, la ricorrente argomenta, tra l’altro, che l’organismo di valutazione, nella sua procedura, non poteva sostituirsi al diritto esclusivo della ricorrente di riunire in un’unica candidatura più candidature indipendenti per l’ottenimento dello status di membro associato dell’impresa comune e che, agendo in tal modo, esso ha commesso un errore. La ricorrente considera altresì che, allorché, a giudizio dell’organismo di valutazione, la presentazione, da parte di un unico candidato, di due candidature indipendenti per programmi innovativi diversi non è conforme ai documenti di gara — nel silenzio di questi ultimi riguardo a tale ipotesi — essa dovrebbe essere informata della circostanza secondo la parte 8.2 della documentazione di gara e dovrebbe quindi mantenere il diritto di disporre delle candidature presentate.

2.

Il modo di procedere dell’organismo di valutazione è contrario alla documentazione di gara

A tal proposito la ricorrente afferma che l’organismo di valutazione non ha agito in conformità della documentazione di gara, allorché, senza informarla e senza richiederle di eliminare eventuali incertezze o vizi, ha disposto delle candidature della ricorrente.

La ricorrente è inoltre convinta che l’organismo di valutazione avrebbe dovuto esaminare separatamente le sue candidature (e attribuire loro un punteggio separato) — e ciò anche dopo averle riunite in un’unica candidatura — in quanto solo con tale modo di procedere è possibile rispettare il principio dell’esame e della valutazione obiettivi. Il modo di procedere dell’organismo di valutazione, nel valutare congiuntamente le candidature della ricorrente, e attribuire quindi congiuntamente un punteggio ai criteri di valutazione, è fuorviante, discriminatorio, in contrasto con il fondamentale principio stesso della documentazione di gara e ha condotto ad una decisione non controllabile.