27.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 245/34


Ricorso proposto il 14 maggio 2015 — Espírito Santo Financial (Portugal)/BCE

(Causa T-251/15)

(2015/C 245/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: R. Oliveira, N. Cunha Barnabé e S. Estima Martins, avvocati)

Convenuta: Banca Centrale Europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita adottata dalla Banca Centrale Europea (BCE) il 4 marzo 2015, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della decisione BCE/2004/3 (decisione implicita), di non garantire l’accesso completo alla decisione BCE del 1o agosto 2014, che ha sospeso lo status di controparte nella politica monetaria dell’Eurosistema del Banco Espírito Santo S.A. e ha obbligato detta banca a rimborsare integralmente il suo debito all’Eurosistema per un importo di EUR 10 miliardi, nonché a tutti i documenti in possesso della BCE correlati in qualche modo a detta decisione;

annullare la decisione esplicita adottata dalla BCE il 1o aprile 2015 (decisione esplicita), di non garantire l’accesso completo ai documenti summenzionati;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, riguardante la decisione implicita, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

La ricorrente sostiene che la decisione implicita, nel non fornire i motivi del rifiuto di garantire l’accesso completo ai documenti della BCE richiesti, non ha rispettato l’obbligo di motivazione e quindi dovrebbe essere annullata.

2.

Secondo motivo, riguardante la decisione esplicita, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione in relazione alla decisione del Consiglio direttivo.

La ricorrente sostiene che la decisione esplicita che ha negato l’accesso alle informazioni richieste dovrebbe essere annullata per aver violato il suo obbligo di motivazione in quanto (i) ha presentato solo considerazioni generiche in relazione alle eccezioni invocate elencate all’articolo 4 della decisione BCE/2004/3 e, in particolare, (ii) non ha fornito la motivazione in base alla quale l’eccezione elencata al primo trattino dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della decisione BCE/2004/3 giustificherebbe la restrizione del diritto di accesso della ricorrente.

3.

Terzo motivo, riguardante la decisione esplicita, vertente sulla violazione del primo, secondo e settimo trattino dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della decisione BCE/2004/3.

4.

Quarto motivo, riguardante la decisione esplicita, vertente sulla violazione del primo trattino dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione BCE/2004/3 in relazione alle decisioni del Consiglio direttivo.

5.

Quinto motivo, riguardante la decisione esplicita, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione in relazione alle proposte del Comitato esecutivo.

La ricorrente sostiene che la decisione esplicita dovrebbe essere annullata per aver violato il suo obbligo di motivazione in quanto: (i) ha presentato solo considerazioni generiche in relazione alle eccezioni invocate elencate all’articolo 4 della decisione BCE/2004/3; (ii) non ha fornito alcun motivo particolare per il diniego di accesso alle informazioni specifiche richieste dalla ricorrente; (iii) ha omesso di indicare i motivi per la mancata divulgazione delle informazioni sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), settimo trattino della decisione BCE/2004/3; (iv) ha omesso di indicare i motivi per la mancata divulgazione delle informazioni sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino della decisione BCE/2004/3; (v) ha omesso di indicare i motivi per la mancata divulgazione delle informazioni sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione BCE/2004/3.