10.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 262/29 |
Ricorso proposto il 13 aprile 2015 — Sopra Steria Group/Parlamento
(Causa T-182/15)
(2015/C 262/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sopra Steria Group SA (Annecy-le-Vieux, Francia) (rappresentanti: A. Verlinden, R. Martens e J. Joossen, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare le decisioni del Parlamento europeo, di data ignota, notificate con lettere datate 13 febbraio 2015, di escludere IBI IUS per il lotto n. 2 e STEEL per il lotto n. 3 dalla procedura di gara d’appalto per PE/ITEC-ITS14; |
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dichiarare la nullità del/dei contratto/i con altri offerenti a causa di tali decisioni di esclusione; |
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condannare il Parlamento europeo a sopportare le spese del procedimento, incluse le spese legali sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo, basato sulla violazione, da parte del Parlamento europeo, dei principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, quali previsti all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario, sulla violazione dei criteri di esclusione, quali previsti all’articolo 107, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento finanziario, sulla violazione dell’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, sulla violazione, da parte del Parlamento europeo, del proprio capitolato d’oneri per ITS14, viziando, in tal modo, le decisioni di data ignota, notificate con lettere datate 13 febbraio 2015, di escludere IBI IUS per il lotto n. 2 e STEEL per il lotto n. 3 di ITS14.
Nella prima parte del suo primo e unico motivo, la ricorrente fa valere che il Parlamento europeo non ha correttamente applicato il proprio capitolato d’oneri per ITS14 e il principio processuale generale del patere legem quam ipse fecisti, e ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento finanziario, escludendo la ricorrente e, di conseguenza, i consorzi IBI IUS per il lotto n. 2 e STEEL per il lotto n. 3 di ITS14, in ragione di un asserito (e non dimostrato) potenziale conflitto di interessi e di una asserita (e non dimostrata) mancata informazione al Parlamento europeo.
Nella seconda parte del suo primo e unico motivo (in subordine), la ricorrente fa valere che il Parlamento europeo ha violato i principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento (non discriminazione), quali previsti all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario, escludendo la ricorrente e, di conseguenza, i consorzi IBI IUS per il lotto n. 2 e STEEL per il lotto n. 3 di ITS14, in ragione di un asserito (e non dimostrato) potenziale conflitto di interessi e di una asserita (e non dimostrata) mancata informazione al Parlamento europeo.