13.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 228/18


Ricorso proposto il 7 aprile 2015 — Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione

(Causa T-165/15)

(2015/C 228/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) e Airport Marketing Services Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: G. Berrisch, E. Vahida, e G. Metaxas-Maranghidis, avvocati, e B. Byrne, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e (nelle parti in cui si riferiscono all’articolo 1, paragrafi 1 e 2) gli articoli 3, 4 e 5 della decisione della Commissione europea del 23 luglio 2014 relativa alla procedura per aiuto di Stato SA.22614 che dichiara che la Ryanair e la Airport Marketing Services hanno ricevuto aiuti di Stato illegittimi dalla Camera di commercio e dell’industria di Pau-Béarn, incompatibili con il mercato interno; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio di buona amministrazione, e dei diritti della difesa delle ricorrenti, in quanto la Commissione ha omesso di concedere alle ricorrenti l’accesso al fascicolo d’indagine e di metterle in grado di esprimere in modo effettivo le loro osservazioni.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha erroneamente imputato allo Stato le misure in discussione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha erroneamente rifiutato di ricorrere ad un’analisi comparativa, la quale avrebbe portato a concludere per l’assenza di un aiuto in favore delle ricorrenti. In subordine, le ricorrenti deducono che la Commissione non ha attribuito un valore adeguato ai servizi di commercializzazione, erroneamente respinto le ragioni alla base della decisione dell’aeroporto di acquistare tali servizi, erroneamente respinto la possibilità che una parte dei servizi di commercializzazione fosse stata acquistata per ragioni d’interesse generale, omesso di valutare gli accordi di commercializzazione sotto i distinti punti di vista del proprietario e dell’operatore aeroportuale in base al criterio dell’investitore che opera in un’economia di mercato, basato le proprie conclusioni per il calcolo della profittabilità dell’aeroporto su dati incompleti e inadeguati, applicato un orizzonte temporale eccessivamente breve, erroneamente basato la propria valutazione solo su rotte concordate, e ignorato le esternalità di rete che l’aeroporto poteva attendersi di ricavare dal proprio rapporto con Ryanair. In ogni caso, anche se ci fosse stato un vantaggio per le ricorrenti, la Commissione non è stata in grado di dimostrare che il vantaggio fosse selettivo.

4.

Quarto motivo, vertente, in subordine, sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, TFUE, in quanto la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione ed un errore di diritto nel rilevare che l’aiuto alla Ryanair e alla AMS fosse equivalente alle perdite marginali complessive dell’aeroporto di Pau invece che agli effettivi vantaggi per la Ryanair e l’AMS. La Commissione avrebbe dovuto valutare in che misura i presunti vantaggi siano stati effettivamente trasferiti ai passeggeri di Ryanair. Inoltre, la Commissione ha omesso di quantificare qualsivoglia vantaggio competitivo di cui la Ryanair ha goduto grazie al flusso di pagamenti (presumibilmente) sottocosto dell’aeroporto di Pau. Infine, la Commissione ha omesso di spiegare adeguatamente perché il recupero dell’importo dell’aiuto specificato nella decisione fosse necessario per garantire il ripristino della situazione precedente all’erogazione dell’aiuto.