11.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/33


Ricorso proposto il 4 marzo 2015 — RFA International/Commissione

(Causa T-113/15)

(2015/C 155/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: RFA International, LP (Calgary, Canada) (rappresentanti: B. Evtimov e M. Krestiyanova, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, in tutto o in parte, le decisioni di esecuzione della Commissione C(2014) 9805 final, C(2014) 9806 final, C(2014) 9807 final, C(2014) 9808 final, C(2014) 9811 final, C(2014) 9812 final e C(2014) 9816 final, del 18 dicembre 2014, relative alle domande di restituzione dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia;

condannare la Commissione alle spese di tale procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore di diritto, derivante dalla violazione e/o dall’erronea interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base antidumping (1) (in prosieguo il «regolamento di base») e/o un errore manifesto di valutazione nel ritenere che un’unica entità economica sia irrilevante, anche ai fini del controllo giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. La ricorrente contesta altresì la conclusione che ne deriva, secondo cui sarebbe stata garantita una detrazione integrale, dal prezzo all’esportazione costruito, per tutti i costi e profitti riportati, inclusi i costi connessi all’esportazione e l’equo profitto di un importatore indipendente;

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base (2) e/o su un errore manifesto di valutazione nella detrazione operata dalla Commissione dei dazi antidumping dal prezzo all’esportazione elaborato. Secondo la ricorrente, la Commissione, anche seguendo il proprio metodo, avrebbe dovuto concludere che le condizioni dell’articolo 11, paragrafo 10, erano state rispettate almeno con riguardo ad una parte degli importi richiesti. Il secondo motivo inoltre verte su una violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, derivante dal metodo adottato dalla Commissione per valutare se i dazi siano opportunamente riflessi nel prezzo di rivendita, che sarebbe diverso dal metodo utilizzato nell’ultima inchiesta che ha condotto alla sanzione;

3.

Terzo motivo, vertente su di una violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base (3) e dell’articolo 18.3.1 dell’accordo antidumping dell’OMC, che si è verificata quando la Commissione, al fine di determinare i valori normali costruiti, ha applicato un nuovo metodo e non è stata in grado di grado di giustificare tale metodo sulla base di cambiamenti rilevanti nelle circostanze.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009).

(2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009).

(3)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009).