7.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 90/8 |
Impugnazione proposta il 16 dicembre 2015 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 ottobre 2015, causa T-299/11, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-677/15 P)
(2016/C 090/12)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: N. Bambara, agente, P. Wytinck e B. Hoorelbeke, avvocati)
Altre parti nel procedimento: European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA
Conclusioni
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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In via principale
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in subordine, annullare la sentenza impugnata del Tribunale nella parte in cui esso statuisce che la decisione di aggiudicazione è viziata da numerosi illeciti sostanziali, tra cui una violazione dei principi di pari opportunità e di trasparenza, da errori manifesti di valutazione nonché da numerosi vizi di motivazione e nella parte in cui condanna l’Unione europea a risarcire il danno subito da European Dynamics Luxembourg per la perdita di un’opportunità di vedersi aggiudicare il contratto quadro, e rinviare la causa dinanzi al Tribunale; |
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in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata del Tribunale nella parte in cui condanna l’Unione europea a risarcire il danno subito da European Dynamics Luxembourg per la perdita di un’opportunità di vedersi aggiudicare il contratto quadro, e rinviare la causa dinanzi al Tribunale; |
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condannare i ricorrenti in primo grado a sostenere tutte le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
1. |
L’impugnazione si fonda su quattro motivi principali, segnatamente: 1) il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei principi di pari opportunità e di trasparenza e ha violato l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 36 dello Statuto della Corte; 2) il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del criterio relativo agli errori manifesti di valutazione; 3) il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario generale (1), in combinato disposto con il secondo paragrafo dell’articolo 296 TFUE; e 4) il Tribunale ha commesso un errore di diritto concedendo un risarcimento danni per la perdita di un’opportunità. |
2. |
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non valutando e non stabilendo se l’introduzione di criteri di ponderazione per i sottocriteri dei primi criteri di aggiudicazione tecnica che non sono stati comunicati agli offerenti prima della presentazione delle loro offerte 1) abbia modificato i criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, 2) contenesse elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare tale preparazione, o 3) sia stata adottata sulla base di elementi che possono comportare una discriminazione a discapito di uno degli offerenti. Con il secondo capo del primo motivo, il ricorrente dimostra altresì che il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia in quanto non fornisce i motivi per cui giudica che l’introduzione senza preavviso di fattori di ponderazione per i sottocriteri usati nell’ambito del primo criterio di aggiudicazione ha ridotto le possibilità dei ricorrenti in primo grado di essere classificati al primo o al secondo posto nel meccanismo a cascata per la gara d’appalto controversa. |
3. |
Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di verificare se gli stabiliti errori manifesti di valutazione, commessi dal comitato di valutazione nella valutazione dell’offerta di European Dynamics per il primo e il secondo criterio di aggiudicazione, avrebbero potuto incidere sul risultato finale della decisione di aggiudicazione controversa. Il ricorrente sottolinea che il Tribunale è tenuto a verificare se gli errori manifesti di valutazione stabiliti condurrebbero a un diverso esito della procedura di aggiudicazione sotto due profili. In primo luogo, il Tribunale deve verificare se, nel caso in cui tali errori manifesti di valutazione non fossero stati commessi, l’offerente non selezionato avrebbe ottenuto un numero di punti sufficiente per classificarsi più in alto nel meccanismo a cascata. In secondo luogo, il Tribunale deve verificare se gli errori manifesti stabiliti incidano sul punteggio attribuito per un dato sottocriterio nel caso in cui sussistano vari altri motivi (che non sono viziati da un errore manifesto di valutazione) i quali giustificano altrettanto il punteggio assegnato. |
4. |
Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto esaminando ciascun commento effettuato dalla commissione di valutazione in modo isolato e non nel suo contesto più ampio e ha applicato in questo modo all’obbligo di motivazione un criterio più rigoroso rispetto a quello derivante dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia. Inoltre, il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di verificare se gli altri motivi (non inficiati da un vizio di motivazione) invocati dall’UAMI per giustificare il punteggio assegnato per il primo criterio di aggiudicazione, potessero essere nondimeno sufficienti per confermare la validità del punteggio assegnato. Per tale motivo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto annullando la decisione controversa per violazione dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario generale, in combinato disposto con l’articolo 296 TFUE. |
5. |
Con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto concedendo un risarcimento danni al primo ricorrente in primo grado poiché una delle condizioni cumulative per l’insorgenza della responsabilità extracontrattuale delle istituzioni dell’Unione europea (ossia l’esistenza di un illecito) non è stata dimostrata. In subordine, il ricorrente sostiene che, anche se il suo ricorso volto all’annullamento fosse accolto solo sulla base del primo motivo, la sentenza impugnata dovrebbe comunque essere annullata nella parte in cui impone un obbligo di risarcimento del danno sebbene, nel caso di specie, non sia stata dimostrata l’esistenza di un nesso di causalità tra gli altri illeciti (errore manifesto di valutazione e vizio di motivazione) e l’asserito danno. In ulteriore subordine, il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza sulla base della contraddizione tra le considerazioni della sentenza impugnata e il secondo trattino del dispositivo della sentenza impugnata. Ancora in ulteriore subordine, il ricorrente sottolinea che, in ogni caso, il dispositivo della sentenza impugnata contiene un errore materiale in quanto condanna l’Unione europea, invece dell’UAMI, al risarcimento di European Dynamics Luxembourg per la perdita di un’opportunità. |
(1) Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).