25.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 27/24


Impugnazione proposta il 18 novembre 2015 da Samsung SDI Co. Ltd, Samsung SDI (Malaysia) Bhd avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2015, causa T-84/13, Samsung SDI Co. Ltd, Samsung SDI (Malaysia) Bhd/Commissione europea

(Causa C-615/15 P)

(2016/C 027/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Samsung SDI Co. Ltd, Samsung SDI (Malaysia) Bhd (rappresentanti: M. Struys, avocat, L. Eskenazi, avocate, A. Fall, advocate, C. Erol, avocate)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015, causa T-84/13, Samsung SDI Co. Ltd, Samsung SDI Germany GmbH e Samsung SDI (Malaysia) Bhd/Commissione europea;

di conseguenza, annullare gli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), e 2, paragrafo 2, lettera b), della decisione della Commissione nella parte in cui essi si riferiscono alle ricorrenti, e ridurre le ammende corrispondenti;

condannare la Commissione europea alle spese del giudizio di primo grado e della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti deducono quattro motivi. I primi due riguardano il cartello CPT e gli ultimi due il cartello CDT.

Primo motivo: il Tribunale non ha statuito sul motivo della SDI sulla base di cui le vendite di prodotti non oggetto di cartelli avrebbero dovuto essere escluse dal calcolo dell’ammenda del cartello CPT. Anche supponendo che il ragionamento del Tribunale in merito all’esistenza di una violazione unica e continuata offra una giustificazione implicita del rigetto del motivo della SDI (quod non), tale giustificazione implicita viola gli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (1) (gli orientamenti per il calcolo delle ammende).

Secondo motivo: per quanto riguarda la determinazione della data in cui è terminato il cartello CPT, il Tribunale ha rigettato senza alcuna valida motivazione il motivo della SDI secondo cui la collusione richiede il coinvolgimento di almeno due imprese, e inoltre ha violato l’articolo 101 TFUE nella parte in cui la sentenza ha statuito che la partecipazione della SDI al cartello CPT è durata sino al 15 novembre 2006. Inoltre, il Tribunale ha violato il principio di parità di trattamento nella parte in cui ha rifiutato di ridurre l’ammenda inflitta alla SDI.

Terzo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel prendere in considerazione, nel calcolo dell’ammenda del cartello CDT, le vendite della SDI alla Samsung Electronics Corporation (SEC). Il Tribunale ha erroneamente applicato il concetto di vendite nel SEE alla luce degli orientamenti per il calcolo delle ammende nella parte in cui non ha determinato il luogo in cui avviene la concorrenza.

Quarto motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel valutare l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, da cui è derivata la mancata concessione alla SDI di una riduzione dell’ammenda del 50 % con riferimento al cartello CDT. Le conclusioni del Tribunale riguardo al cartello CPT sono giuridicamente irrilevanti nel contesto del cartello CDT. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente applicato la comunicazione sulla cooperazione e ha errato nell’accogliere l’affermazione della Commissione secondo cui la mancata descrizione dell’elemento di ripartizione del mercato dell’infrazione della SDI nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti potrebbe, in sé, incidere sulla valutazione della cooperazione della SDI durante il procedimento amministrativo.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).