14.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice del lavoro di Bruxelles (Belgio) il 28 settembre 2015 — Città di Nivelles/Rudy Matzak

(Causa C-518/15)

(2015/C 414/26)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Giudice del lavoro di Bruxelles

Parti

Appellante: Città di Nivelles

Appellato: Rudy Matzak

Questioni pregiudiziali

1)

se l’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), punto iii), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1), debba essere interpretato nel senso che autorizza gli Stati membri a escludere talune categorie di pompieri reclutati dai servizi pubblici antincendio da tutte le disposizioni che garantiscono la trasposizione della presente direttiva, ivi compresa quella che definisce l’orario di lavoro e i periodi di riposo;

2)

se, nella misura in cui la direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, prevede solamente prescrizioni minime, essa debba essere interpretata nel senso che non osta a che il legislatore nazionale mantenga o adotti una definizione meno restrittiva di orario di lavoro;

3)

se, tenuto conto dell’articolo 153, paragrafo 5, del TFUE e degli obiettivi della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, l’articolo 2 di detta direttiva, in quanto definisce le principali nozioni utilizzate dalla stessa e, in particolare, quelle di orario di lavoro e di periodi di riposo, debba essere ritenuto non applicabile alla nozione di orario di lavoro che deve consentire di determinare le retribuzioni dovute in caso di servizi di guardia a domicilio;

4)

se la direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, osti alla possibilità di considerare le ore di guardia a domicilio come orario di lavoro qualora, anche se il servizio di guardia è svolto presso il domicilio del lavoratore, i vincoli gravanti su quest’ultimo durante la guardia (come l’obbligo di rispondere alle chiamate dei datori di lavoro entro 8 minuti), limitino in modo significativo le possibilità di svolgere altre attività.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).