23.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 389/20


Ricorso proposto il 14 settembre 2015 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

(Causa C-488/15)

(2015/C 389/22)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Kružíková, E. Manhaeve, S. Petrovа)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

alla luce dell’inosservanza sistematica e persistente dal 2007 fino almeno all’intero 2013 dei valori limite annuale e giornaliero delle PM10 nelle seguenti zone e agglomerati: BG0001 agglomerazione di Sofía; BG0002 agglomerazione di Plovdiv; BG0004 Nord della Bulgaria; BG0005 Sud ovest della Bulgaria; BG0006 Sud est della Bulgaria;

con riferimento all’inosservanza sistematica e persistente dal 2007 fino almeno all’intero 2013 del valore limite giornaliero delle PM10 e con riferimento all’inosservanza del valore limite annuale delle PM10, nel 2007, nel 2008 e dal 2010 fino almeno al 2013 incluso, nella zona BG0003 Varna;

e in mancanza di informazioni complementari che dimostrino qualche cambiamento della situazione per quanto attiene all’inosservanza dei valori limite giornaliero e annuale delle PM10 nelle suddette zone e agglomerazioni, dichiarare che la Bulgaria ha violato i suoi obblighi discendenti dall’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI della direttiva (1).

Alla luce della circostanza che secondo l’ultima relazione annuale sulla qualità dell’aria per il 2013 persiste il superamento dei valori limite sia annuale che giornaliero delle PM10 nelle suddette zone e agglomerazioni, dichiarare inoltre che la Repubblica di Bulgaria ha violato gli obblighi derivanti dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo capoverso e, segnatamente, l’obbligo di fare in modo che il periodo di superamento sia più breve possibile, e dichiarare che tale violazione persiste;

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

In base alle ultime relazioni annuali sulla qualità dell’aria e alle risposte delle autorità bulgare al parere motivato, la Commissione ritiene che la Repubblica di Bulgaria, ad oggi, non abbia adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, relativo all’osservanza dei limiti annuali e giornalieri della presenza di polveri sottili nell’aria (PM10) e, in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo capoverso, della medesima direttiva, relativo all’obbligo di elaborare piani per la qualità dell’aria affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

La Commissione ritiene necessario adire la Corte di giustizia dell’Unione europea affinché questa dichiari che la Repubblica di Bulgaria ha violato tali disposizioni della direttiva.


(1)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152, pag. 1).