26.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 354/22 |
Ricorso presentato il 6 agosto 2015 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-433/15)
(2015/C 354/25)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, D. Nardi, J. Guillem Carrau, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
La Commissione europea chiede che la Corte voglia:
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Motivi e principali argomenti
A sostegno della propria richiesta, la Commissione fa valere che, secondo i dati forniti dalle autorità italiane o comunque acquisiti nel corso della procedura precontenziosa, l’ammontare del prelievo supplementare ancora da recuperare corrisponde a 1 343 milioni di Euro. L’ammontare totale del prelievo supplementare effettivamente recuperato corrisponde a circa 282 milioni di Euro su un totale imputato a titolo di prelievo di circa 2 305 milioni di Euro, nel corso del periodo dalla prima campagna di commercializzazione nella quale il sistema del prelievo supplementare è stato formalmente introdotto in Italia (campagna 1995/1996) sino all’ultima campagna nella quale è stata registrata produzione in eccesso (campagna 2008/2009). Al netto delle somme interessate ai piani di rateizzazione (469 milioni di Euro) e delle somme dichiarate irrecuperabili (211 milioni di Euro), il rapporto tra il prelievo effettivamente percepito e quello che resta da recuperare al netto delle somme oggetto dei piani di rateizzazione e degli importi dichiarati irrecuperabili corrisponde a 21 %. In sostanza le somme effettivamente recuperate corrispondono a meno di 1/4 di quelle ancora da recuperare alla data fissata dal parere motivato.
La Commissione rileva che le percentuali tra le somme effettivamente recuperate e quelle imputate, per ogni campagna di commercializzazione interessata, al netto di quelle interessate ai piani di rateizzazione e di quelle dichiarate irrecuperabili, dimostrano la mancanza di effettività del sistema d’imposizione del prelievo supplementare, in quanto generalmente inferiori al 21 %, nel corso dei periodi considerati, e nonostante al termine fissato dal parere motivato fossero trascorsi più di 5 anni dal termine dell’ultima campagna di commercializzazione nella quale era stato registrato un eccesso di produzione in Italia.
Circa la giustificazione addotta dall’Italia, secondo la quale l’effettivo recupero delle somme dovute a titolo di prelievo sarebbe stata ostacolata dai numerosi ricorsi ancora pendenti che i debitori hanno instaurato contro le richieste di pagamento, la Commissione ha presentato i dati relativi alle somme effettivamente recuperate rispetto a quelle da recuperare per le quali non i relativi pagamenti non sono contestati, per ogni campagna di commercializzazione interessata. I dati dimostrano che su circa 1 068 milioni di Euro esigibili, solo 241 milioni di Euro sono stati recuperati corrispondenti al 23 % dell’esigibile, senza che esista alcuna giustificazione al riguardo.
Dato che la funzione del prelievo supplementare è dissuadere la produzione di latte in eccesso rispetto ai quantitativi di riferimento nazionali (QRN), il perdurante mancato recupero di somme così ingenti, a 20 anni dall’introduzione del contingentamento della produzione in Italia, e a sei anni dall’ultimo superamento registrato del QRN italiano ha determinato la perdita dell’effetto utile del sistema del prelievo supplementare come voluto dal legislatore, come dimostrato anche dai continui superamenti verificatisi in ognuna delle campagne dalla 1995/1996 alla 2008/2009.
La Commissione ritiene che il mancato recupero di così ingenti somme relative al prelievo supplementare sia imputabile a specifiche negligenze della Repubblica italiana, che spiegano la mancanza di effettività del regime d’imposizione del prelievo supplementare in Italia, nel periodo considerato.
In primo luogo, la confusione legislativa che ha caratterizzato la normativa italiana di attuazione ha generato un ritardo nell’effettiva attuazione del sistema del prelievo in Italia e una mole anomala di contenzioso che ha avuto l’effetto di inibirne la riscossione, a causa delle sospensive al pagamento accordate dai giudici nazionali a titolo cautelare.
In secondo luogo, l’Italia non ha efficacemente utilizzato tutti i meccanismi amministrativi disponibili per recuperare efficacemente le somme dovute a titolo di prelievo, quali la compensazione. La possibilità di compensare i prelievi da riscuotere e gli aiuti da erogare nell’ambito della politica agricola comune è stata introdotta in maniera inefficace e tardiva e persistono tuttora leggi italiane che ne ostacolano l’attuazione.
In terzo luogo, le procedure di riscossione sono state in gran parte bloccate a partire all’entrata in vigore della legge 33/2009 fino ad oggi, a causa dell’assenza di disposizioni d’attuazione o accordi convenzionali fra autorità ed enti coinvolti necessari a farle riprendere.
In quarto luogo, risulta alla Commissione che a causa di errori metodologici da parte delle amministrazioni incaricate di procedere al recupero, somme esigibili sono state considerate a torto non recuperabili, determinando così ulteriori carenze nell’effettività della riscossione del prelievo supplementare.
(1) Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270, pag. 123).
(3) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).
(4) Regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12).
(5) Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 19).
(6) Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 94, pag. 22).