28.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 320/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 5 agosto 2015 — Secretary of State for Work and Pensions/Tolley (deceduta, in persona del suo legale rappresentante)

(Causa C-430/15)

(2015/C 320/32)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Appellante: Secretary of State for Work and Pensions

Resistente in appello: Tolley (deceduta, in persona del suo legale rappresentante)

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai fini del regolamento n. 1408/71 (1), la componente «mancanza di autonomia» dell’assegno di sussistenza per persone con disabilità del Regno Unito debba essere correttamente qualificata come prestazione di invalidità anziché come prestazione di malattia in denaro.

2)

(i)

Se una persona che cessi di avere diritto all’assegno di sussistenza per persone con disabilità del Regno Unito ai sensi del diritto nazionale britannico, poiché si è trasferita in un altro Stato membro, e che abbia cessato ogni attività lavorativa prima di tale trasferimento, ma resti assicurata contro la vecchiaia ai sensi del sistema previdenziale britannico, cessi di essere soggetta alla legislazione del Regno Unito ai fini dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71.

(ii)

Se tale persona resti comunque soggetta alla legislazione del Regno Unito, alla luce del punto 19, lettera c), della voce «Regno Unito» dell’allegato VI al regolamento.

(iii)

Qualora detta persona abbia cessato di essere soggetta alla legislazione del Regno Unito, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), se il punto 20 dell’allegato VI conferisca al Regno Unito l’obbligo, oppure soltanto la facoltà, di applicare a tale persona le disposizioni del Capitolo 1 del Titolo III del regolamento.

3)

(i)

Se l’ampia definizione di lavoratore subordinato data nella sentenza pronunciata nella causa C-543/03, Dodl and Oberhollenzer, si applichi ai fini degli articoli da 19 a 22 del regolamento, qualora la persona abbia cessato ogni attività lavorativa prima di trasferirsi in un altro Stato membro, nonostante la distinzione operata nel Capitolo 1 del Titolo III tra, da un lato, i lavoratori subordinati o autonomi e, dall’altro, i disoccupati.

(ii)

Ove tale definizione sia applicabile, se detta persona abbia il diritto di esportare la prestazione in virtù o dell’articolo 19 o dell’articolo 22. Se l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), abbia l’effetto di impedire che il diritto di un richiedente alla componente «mancanza di autonomia» del DLA sia vanificato da un requisito di residenza imposto dalla legislazione nazionale a un trasferimento di residenza in un altro Stato membro.


(1)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).