10.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 395/59


Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Biogaran/Commissione

(Causa T-677/14)

(2014/C 395/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Biogaran (Colombes, Francia) (rappresentante: T. Reymond, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 1, 7 e 8 della decisione della Commissione C(2014) 4955 final del 9 luglio 2014, relativa ad un procedimento di applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (AT.39612-Perindopril (SERVIER)), nella parte in cui riguardano la Biogaran;

in subordine, esercitare la sua competenza estesa al merito per ridurre notevolmente l’importo dell’ammenda inflitta alla Biogaran dall’articolo 7 di detta decisione;

concedere alla Biogaran di beneficiare di qualsiasi annullamento, totale o parziale, della decisione della Commissione C(2014) 4955 final del 9 luglio 2014, nell’ambito del ricorso proposto dalle società Servier S.A.S., Les Laboratoires Servier e Servier Laboratories Limited, e trarne le relative conseguenze nell’ambito della sua competenza estesa al merito;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto della decisione impugnata, nella parte in cui essa non dimostrerebbe la partecipazione della ricorrente a una qualsiasi infrazione alle regole della concorrenza.

La ricorrente sostiene di non aver commesso personalmente alcun atto lesivo della concorrenza e di non potersi veder attribuita la responsabilità di un accordo di composizione amichevole in materia di brevetti stipulato dalla sua società controllante, di cui essa non era parte e di cui non conosceva il tenore.

2.

Secondo motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti, nella parte in cui la decisione impugnata riterrebbe erroneamente che l’accordo di licenza e di approvvigionamento che la ricorrente aveva stipulato con la società Niche servisse da stimolo ulteriore per incoraggiare quest’ultima società a concludere l’accordo di composizione amichevole in materia di brevetti con la società controllante della ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente, in subordine, su un errore di diritto, nella parte in cui sarebbe stata inflitta un’ammenda alla ricorrente nonostante la novità dell’infrazione presa in considerazione.