10.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 395/54


Ricorso proposto il 22 agosto 2014 — DEI/Commissione

(Causa T-639/14)

(2014/C 395/67)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy (DEI) A E (Atene, Grecia) (rappresentanti: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Ikonomou, K Sinodinos e E. Salaka, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni della Commissione contenute nella sua lettera del 12 giugno 2014 alla ricorrente e che si riferiscono rispettivamente alle due denunce successivamente presentate dalla ricorrente alla convenuta in ordine agli aiuti di Stato illegali derivanti, inizialmente, dall’attuazione della decisione n. 346/2012 dell’autorità greca di regolamentazione nel settore energetico e, in seguito, dalla decisione del tribunale arbitrale speciale nell’ambito dell’arbitrato permanente della suddetta autorità di regolamentazione nel settore energetico, e entrambe le quali obbligavano la ricorrente a fornire energia elettrica alla società denominata «Aluminium SA» a prezzi sottocosto e, in particolare, la decisione esplicita di non condurre ulteriori indagini riguardo alla seconda delle summenzionate denunce della ricorrente con la motivazione che non sarebbe stata dimostrata alcuna violazione delle norme in materia di aiuti di Stato, e la decisione implicita di non condurre ulteriori indagini riguardo alla prima delle suddette denunce; e

condannare la convenuta alle spese processuali della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali, in quanto la convenuta non ha rispettato i requisiti procedurali previsti per l’adozione dell’atto impugnato.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda le circostanze di diritto e di fatto nell’interpretazione ed applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, in ordine alla conclusione della convenuta secondo cui la misura controversa non può essere imputata allo Stato.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda le circostanze di diritto e di fatto nell’interpretazione ed applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, in ordine alla conclusione della convenuta secondo cui dalla misura controversa non emerge la concessione di un vantaggio indebito alla società «Aluminium SA».

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivare sufficientemente e di esaminare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e sulla violazione del principio di buona amministrazione, in particolare in quanto la convenuta non ha chiarito adeguatamente tutte le ragioni per le quali gli elementi di diritto e di fatto dedotti dalla ricorrente non dimostravano l’esistenza del presunto aiuto di Stato illegale e non ha giustificato dettagliatamente il suo sostanziale mutamento di posizione rispetto a casi precedenti per quanto riguarda il criterio dell’imputabilità allo Stato e il calcolo del prezzo per la fornitura di energia elettrica per un consumatore quale la società «Aluminium SA» e in quanto la convenuta non ha condotto alcun’indagine significativa riguardo alle suddette due denunce della ricorrente.