1.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 292/47 |
Ricorso proposto il 6 giugno 2014 — Larko/Commissione
(Causa T-412/14)
2014/C 292/58
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki A.E. (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti I. Drillerakis, E. Triantafillou, G. Psaroudakis, E. Rantos, N. Korogiannakis)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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accogliere integralmente il presente ricorso; |
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annullare la decisione della Commissione del 27/3/2014 [SG-Greffe(2014) D/4628/28/03/2014] relativa alla vendita di taluni elementi dell’attivo della ricorrente (n. SA.37954(2013/N), e |
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condannare la convenuta alle spese processuali sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Il primo motivo riguarda la violazione da parte della Commissione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. La ricorrente afferma che dalla sua mancata previa audizione discende che l’atto impugnato è stato adottato in violazione di forme sostanziali del procedimento di adozione; |
2. |
Il secondo motivo riguarda la violazione da parte della Commissione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/99 (1). La ricorrente sostiene che la Commissione con errore manifesto di valutazione ha ritenuto che non sussista una continuità economica tra la ricorrente e l’acquirente dei suoi elementi patrimoniali nell’ambito del «piano di privatizzazione». |
3. |
Il terzo motivo riguarda la violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE. La ricorrente sostiene che l’atto impugnato non è debitamente motivato in merito alla mancanza di continuità economica, in particolare per quanto riguarda a) l’entità degli elementi patrimoniali venduti, b) la mancata cessione dei contratti di lavoro, e c) la logica economica della vendita. |
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 22, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).