1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/47


Ricorso proposto il 6 giugno 2014 — Larko/Commissione

(Causa T-412/14)

2014/C 292/58

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki A.E. (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti I. Drillerakis, E. Triantafillou, G. Psaroudakis, E. Rantos, N. Korogiannakis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere integralmente il presente ricorso;

annullare la decisione della Commissione del 27/3/2014 [SG-Greffe(2014) D/4628/28/03/2014] relativa alla vendita di taluni elementi dell’attivo della ricorrente (n. SA.37954(2013/N), e

condannare la convenuta alle spese processuali sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Il primo motivo riguarda la violazione da parte della Commissione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. La ricorrente afferma che dalla sua mancata previa audizione discende che l’atto impugnato è stato adottato in violazione di forme sostanziali del procedimento di adozione;

2.

Il secondo motivo riguarda la violazione da parte della Commissione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/99 (1). La ricorrente sostiene che la Commissione con errore manifesto di valutazione ha ritenuto che non sussista una continuità economica tra la ricorrente e l’acquirente dei suoi elementi patrimoniali nell’ambito del «piano di privatizzazione».

3.

Il terzo motivo riguarda la violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE. La ricorrente sostiene che l’atto impugnato non è debitamente motivato in merito alla mancanza di continuità economica, in particolare per quanto riguarda a) l’entità degli elementi patrimoniali venduti, b) la mancata cessione dei contratti di lavoro, e c) la logica economica della vendita.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 22, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).